Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2010) 04-02-2011, n. 4156 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8.7.2009, il Tribunale di Roma, dichiarò C. M. responsabile dei reati a lui ascritti e – ridotta la pena per la scelta del rito – lo condannò alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed Euro 2000,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 28.1.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per errata interpretazione della legge penale e vizio di motivazione. All’udienza del 28 gennaio 2010 il difensore del ricorrente, presente in aula, ha manifestato la propria volontà di aderire all’astensione dalle udienze proclamata per tale data dalla Unione delle Camere penali italiane, e la Corte ha rigettato l’istanza del difensore disponendo procedersi oltre sul presupposto che si trattasse di procedimento in Camera di Consiglio per il quale non è consentito il rinvio per impedimento del difensore. Nella fattispecie, il difensore era presente in aula ed ha manifestato la volontà di aderire all’astensione delle udienze; il rinvio richiesto non avrebbe dovuto quindi essere qualificato come impedimento legittimo, stante la presenza del difensore comparso al solo fine di manifestare la propria volontà, a cui peraltro avrebbe aderito anche il ricorrente ove fosse stato interpellato, e sul punto la Corte non ha fornito alcuna motivazione; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla attendibilità della persona offesa; 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’omessa audizione della coimputata, alla quale era subordinata la richiesta di rito abbreviato, e quindi all’acquisizione delle dichiarazioni della coimputata, contenute nel verbale di udienza, non essendo tale acquisizione sostitutiva dell’esame diretto.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che l’istituto dell’impedimento a comparire, previsto dall’art. 420 ter c.p.p., per l’udienza preliminare, non è applicabile al rito camerale di appello, che sul punto resta disciplinato dall’art. 127 c.p.p., (espressamente richiamato dall’art. 599, comma 1), e dallo stesso art. 599 c.p.p., comma 2; e ciò anche ove si tratti di giudizio camerale a seguito d’appello della decisione resa all’esito del giudizio abbreviato (v., tra le tante, Cass. Sez. 5^, sent. n. 36623/2010 Rv. 248435; Sez. 4^, sent. n. 33392/2008 Rv. 240901; Sez. 6^, sent. n. 40542/2004 Rv. 230260; Sez. 1^, 2.10.2001, Riv. 22004, la quale ha escluso che tale soluzione normativa dia luogo a disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell’art. 3 Cost.; S.U., sent. n. 7551/1998 Rv. 210795). E invero nella menzionata udienza camerale la presenza delle parti è facoltativa e per il solo imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 c.p.p., comma 2, che, ove lo stesso abbia manifestato la volontà di essere presente e si trovi poi per legittimo impedimento nell’impossibilità di comparire, l’udienza debba essere rinviata.

Dall’esclusione dell’applicabilità delle regole del legittimo impedimento discende che l’omesso rinvio dell’udienza non determina alcuna nullità; del tutto irrilevante, poi, la circostanza che il difensore fosse presente in aula e avesse manifestato il proprio diritto di aderire all’astensione dalle udienze, proprio in ragione della facoltatività della sua presenza.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce in maniera del tutto generica la carenza di motivazione sull’attendibilità della parte offesa; con il terzo motivo si deduce in maniera altrettanto generica il vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni della coimputata M.M., lamentando – tra l’altro – che, nonostante il rito abbreviato fosse stato condizionato alla sua audizione, la M. non era stata sottoposta ad esame diretto ed erano state invece acquisite le dichiarazioni dalla stessa rese all’udienza di convalida dell’arresto. Lo stesso difensore, pur dimenticando che la questione non era stata oggetto d’appello, riconosce comunque che l’acquisizione è avvenuta all’esito di varie e vane citazioni della coimputata in udienza. La doglianza è pertanto manifestamente infondata. La mancanza di specificità dei motivi va, poi, apprezzata non solo per la loro assoluta indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4^ n. 5191/2000 Rv. 216473).

Tanto premesso, rileva infine il Collegio che le motivazioni svolte dai giudici di merito non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, confortate anche da riscontri oggettivi, sia in ordine alla non credibilità delle dichiarazioni della M., coimputata in reato connesso, non solo "perchè palesemente interessate ma soprattutto perchè sono in evidente contrasto con quanto riferito agli operanti, che erano presenti sul posto, sulla sua condotta concorrente".

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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