REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 aprile 2009, n. 94 Legge regionale n. 17/2008, art. 5, comma 72. Regolamento per la gestione del Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17, che
autorizza la nomina di un Commissario straordinario per l’attuazione
del piano di intervento di cui alla legge regionale n. 30 dicembre
1991, n. 66 per il recupero organico del castello di Colloredo di
Monte Albano, ed istituisce presso il tesoriere regionale, ai sensi
dell’art. 25 della legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 un fondo
speciale da gestire in regime di mandato da parte del Commissario
straordinario per l’attuazione degli interventi di competenza
regionale di cui ai commi 67 e 68 dell’art. 5 della medesima legge
regionale n. 17/2008, denominato «Fondo per il recupero del castello
di Colloredo di Monte Albano» con gestione fuori bilancio,
affidandone la gestione al predetto Commissario straordinario con
modalita’ di gestione da stabilirsi con apposito regolamento;
Ravvisata l’opportunita’ di provvedere all’emanazione del
predetto Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, recante «Regolamento per la gestione del fondo per il
recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano istituito
dall’art. 5, comma 72, della legge regionale n. 17/2008 (Legge
finanziaria 2009)»;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
719;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la gestione del fondo per il
recupero del castello di Colloredo di Monte Albano istituito
dall’art. 5, comma 72, della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n.
17 (Legge finanziaria 2009)», nel testo allegato al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0474&tmstp=1259051002458

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