Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5691 Opposizione

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Svolgimento del processo

C.C. proponeva opposizione, presso il Tribunale di Trieste, al decreto ingiuntivo del 20.11.1998, nei confronti del Ministero delle Finanze (all’epoca) e della Cassa sovvenzioni per il personale dell’amministrazione finanziaria, in liquidazione, e, premesso che gli era stata intimata la restituzione di quanto a lui pagato dal Ministero per una vincita alla lotteria dopo presentazione di un biglietto vincente falsificato, chiedeva che fosse accertata l’inesistenza di alcun credito degli opposti nei suoi confronti dipendente dalla falsità del biglietto esibito per la riscossione e, "per l’effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto".

Resistevano il Ministero e la Cassa e chiedevano che fosse rigettata l’opposizione o, in subordine, venisse condannato il C. a pagare l’importo di cui in decreto (cioè L. 200.000.000 ed accessori), per "percezione senza titolo".

Il Tribunale, con sentenza di 28.9.2001, dichiarava inammissibile l’opposizione e condannava l’opponente alle spese processuali.

Proponeva appello il C. e la Corte d’Appello di Trieste, costituitisi gli enti appellati, con la decisione in esame del 3.1.2006, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, revocava e annullava il decreto ingiuntivo, affermando che "il Ministero ha proposto domanda in via incidentale di condanna di controparte, per il titolo dedotto e di cui allo smesso decreto, alle somme ed accessori riportati nel decreto opposto: sul quantum nessuna opposizione proviene da parte appellante. Deve essere pronunciata quindi condanna in tali limiti, a favore in solido delle parti appellanti – attrici".

Ricorre per cassazione il C. con sette motivi, illustrati da memoria; ha depositato "atto di costituzione" il Ministero.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione, ovvero falsa applicazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in punto carenza di rappresentanza processuale e ministero di difensore quanto alla Cassa Sovvenzioni per i Personali dell’amministrazione finanziaria".

Con il secondo motivo si deduce "applicazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in punto omessa notifica del decreto ingiuntivo ad opera della Cassa Sovvenzioni per i Personali dell’amministrazione finanziaria".

Con il terzo motivo si deduce "violazione, ovvero falsa applicazione degli artt. 1189, 2033, 2043, 2697 c.c.; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in punto carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo al Ministero delle Finanze".

Con il quarto motivo si deduce "violazione, ovvero falsa applicazione dell’art. 25 c.p.c. e del R.D. 30 ottobre 1933, artt. 6, 9 e 43, artt. 2033, 2043, 2697 c.c.; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione , in punto incompetenza funzionale del foro erariale.

Con il quinto motivo si deduce "violazione, ovvero falsa applicazione degli artt. 2946, 2947 e 2943 c.c.; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in punto prescrizione del diritto azionato".

Con il sesto motivo si deduce "violazione, ovvero falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c.; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in punto buona fede dell’accipiens".

Con il settimo motivo si deduce "violazione, ovvero falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in punto indeterminatezza dell’oggetto della domanda dei convenuti in opposizione e attori in riconvenzionale".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Inammissibili sono il primo, il secondo e il quarto motivo in quanto sul punto la ratio decidendi della sentenza impugnata, si fonda, in virtù dell’esame discrezionale e valutativo delle risultanze di causa da parte del giudice di merito, sulla circostanza, non ulteriormente esaminata nella presente sede, in base alla quale "è vero che i premi non riscossi vanno alla Cassa, ma il pagamento viene eseguito con danaro del Ministero e, se esso pagamento è fatto a persona non legittimata, come nel caso, il Ministero è tenuto a fare un secondo pagamento al possessore del biglietto autentico (come nel caso pare sia avvenuto per uno dei due biglietti che qui interessano). Quindi la persona legittimata alla causa è proprio il Ministero, esposto al rischio di un duplice pagamento, al vero vincitore, nonchè alla Cassa, per i pagamenti male effettuati al falso vincitore. E il Ministero sta in giudizio con l’Avvocatura dello Stato, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione".

Per poi aggiungere, con argomentazioni condivisibili, che "la Cassa è del pari interessata ad agire, perchè dispone di una duplice possibilità di rivalsa, nei confronti del Ministero (che abbia eseguito per sua colpa un cattivo pagamento al falso vincitore) e nei confronti di quest’ultimo (che abbia tratto in inganno il Ministero presentando un falso biglietto).

La Cassa poi secondo un motivo di appello non sarebbe bene rappresentata in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, essendo essa ente autonomo, il quale può essere rappresentata davanti al giudice solo da un avvocato del libero foro. Ciò non corrisponde a legge, nel caso in cui vi sia connessione di interessi dello Stato e di amministrazioni o enti autonomi: si vede il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43".

Anche gli ulteriori motivi non meritano accoglimento: con il terzo motivo si tende ad una "ricostruzione" del rapporto giuridico – sostanziale in virtù del quale è stato effettuato il pagamento in questione al C. e anche tale profilo non rientra nella valutazione del giudice di legittimità; con il quinto motivo, avente ad oggetto la prescrizione del diritto azionato, si prospettano doglianze riguardanti aspetti fattuali in relazione alla decorrenza di detta prescrizione e ai relativi atti interruttivi; il sesto motivo comporta anch’esso un non consentito riesame di una circostanza di fatto, quale indubbiamente è la sussistenza della buona fede dell’accipiens, l’ultimo motivo si presenta come generico e privo del requisito di autosufficienza. Tra l’altro, a fronte di dette censure, deve rilevarsi che correttamente la Corte di merito ha affermato che "l’azione intrapresa va assunta sotto la disciplina dell’art. 2043 c.c., come anche l’appellante propone e spettando al giudice qualificare in diritto la pretesa oggetto della lite, secondo i fatti dedotti e nella loro essenza non contestati e sui quali la diatriba s’è incentrata. E qui s’è trattato di vincita pagata dietro presentazione da parte della persona oggi appellante e che è stata citata in precedente grado, dietro e a causa di presentazione di un certificato falso da parte di questa".

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate amministrazioni comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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