Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-03-2011, n. 5685 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che intendendo procedere alla futura assunzione di operatori di esercizio, l’Azienda Mobilità e Trasporti di Bari – AMTAB spa ha demandato alla srl Studio Staff il compito di procedere al vaglio delle domande ed alla preselezione degli aspiranti;

che, all’esito di un esame per test a risposta multipla, è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova pratica di guida;

che C.P., + ALTRI OMESSI si sono rivolti al TAR della Puglia per ottenerne l’annullamento previa sospensiva;

che si sono costituiti sia l’AMTAB che due controinteressati e la Srl Studio Staff, la quale ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice adito;

che con sentenza n. 3298/2009, il TAR della Puglia si è però limitato a dichiarare la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati;

che i ricorrenti hanno interposto appello al Consiglio di Stato, che dopo aver escluso l’avvenuta formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione, l’ha declinata in favore del giudice ordinario in quanto sebbene interamente partecipata dal Comune, l’AMTAB restava comunque una società privata rispetto alla quale risultava inapplicabile la deroga di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63;

che, il C.P. e gli altri aspiranti sopra ricordati hanno proposto allora ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto invece decidere la causa;

che la sola AMTAB ha depositato controricorso, con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa doglianza, impugnando a sua volta in via incidentale nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva "affermato di aver sollevato e risolto ex officio la questione di giurisdizione" che, tutt’al contrario, era stata puntualmente dedotta dagli appellanti nel ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado;

che riuniti innanzitutto i due ricorsi perchè proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che il Consiglio di Stato non ha sostenuto allatto che gli appellanti non avessero fatto questione di giurisdizione, ma si è limitato (correttamente) a rilevare che si trattava di profilo ancora suscettibile di essere verificato anche di ufficio perchè il TAR non si era pronunciato nemmeno implicitamente al riguardo;

che tanto puntualizzato, devesi rilevare che queste Sezioni Unite si sono già pronunciate da tempo nel senso che le controversie di lavoro alle dipendenze delle aziende municipalizzate rientrano, anche per quanto riguarda l’espletamento delle procedure concorsuali, nella giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della natura privatistica del rapporto con tali aziende, che integrano strutture imprenditoriali autonome rispetto alla organizzazione pubblicistica (C. Cass. 1990/8173, 1993/10604, 2003/14672 e 2006/14852);

che in applicazione di tale principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa da C.P. e gli altri;

che a questo proposito appare ininfluente l’appartenenza di tutto il capitale sociale dell’AMTAB al Comune, perchè tale circostanza non vale a giustificare l’applicabilità della disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 che testualmente riserva al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle "pubbliche amministrazioni" fra le quali, in difetto di una norma specifica quale, per esempio, quella dettata in materia di appalti, non può′ essere ricompresa l’Azienda controricorrente;

che entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati;

che in considerazione della reciproca soccombenza, dell’oggetto della controversia e della natura degli interessi in conflitto stimasi equo compensare per intero le spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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