T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-02-2011, n. 325 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente chiedeva accertarsi l’avvenuta formazione del silenzioinadempimento rispetto alla richiesta di emersione presentata dal suo datore di lavoro poiché nonostante fosse trascorso il tempo assegnato dalla legge per la definizione del procedimento e la presentazione di una diffida in data 29.9.2010 il ricorrente non aveva avuto alcuna comunicazione dell’esito dell’istanza avendo solo appreso a seguito di accesso dell’esistenza di un parere contrario della Questura per l’esistenza di un precedente penale a carico del suo datore di lavoro.

Riteneva nell’unico motivo di ricorso presentato che anche il lavoratore, seppure non sia il presentatore dell’istanza, abbia un interesse qualificato alla conoscenza dell’esito della stessa perché da essa discendono importanti conseguenze circa la possibilità di una sua regolare permanenza nel nostro paese. Al momento della presentazione del ricorso sono trascorsi 432 giorni senza che sia stato comunicato un provvedimento espresso o una comunicazione ex art. 10 bis L. 241\90.

Oltretutto avendo eletto domicilio presso il proprio difensore avrebbe potuto ottenere una risposta anche tramite PEC (posta elettronica certificata) poiché il suo avvocato disponeva di un indirizzo PEC utile allo scopo.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Nelle procedure relative all’emersione esiste anche un interesse del lavoratore da regolarizzare ad essere informato circa l’esito del procedimento anche perché, finchè non conoscerà l’esito della sanatoria, non potrà richiedere un permesso di soggiorno.

L’amministrazione non ha provveduto benché fossero ampiamente scaduti i tempi procedimentali per la conclusione dell’esame della richiesta di emersione e dovrà pertanto essere ingiunto alla stessa di pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Si fa presente quanto al contenuto del provvedimento che vi è già una pronuncia giurisprudenziale che ha escluso che la commissione di un reato da parte del datore di lavoro sia ostativa all’accoglimento della procedura di emersione (vedi TAR EmiliaRomagna 7402\2010).

Non è possibile trattare in questa sede la domanda di risarcimento danni poiché per essa è necessaria la conversione del rito ai sensi dell’art. 117,comma 6, c.p.a.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni all’emanazione del provvedimento richiesto.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Manda la Segreteria per l’iscrizione del presente ricorso nei ruoli delle udienze pubbliche e per la comunicazione al presidente al fine della fissazione dell’udienza di merito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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