T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 213 Violazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria si fonda sulla circostanza che la società ricorrente non era in regola con il pagamento delle imposte, ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. g) del d. lgs. n. 163 del 2006;

Rilevato che non è contestata dalla difesa della ricorrente la sussistenza della morosità nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sia alla data della presentazione dell’offerta (30.8.2010) che al momento dell’aggiudicazione provvisoria (2.9.2010), per l’importo di euro 2.382,49;

Ritenuto che la decisione assunta dalla stazione appaltante è corretta, alla luce dei principi già affermati da questa Sezione in relazione a fattispecie analoghe (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 giugno 2008 n. 1479; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3917), in quanto la regolarizzazione è avvenuta solo in data 22.9.2010, all’indomani dell’aggiudicazione provvisoria, e non poteva legittimamente integrare in capo alla ricorrente il requisito di partecipazione richiesto dalla legge;

Rilevato che il requisito di regolarità contributiva e fiscale è richiesto dalla legge non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara: l’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici dispone infatti che "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento… e non possono stipulare i relativi contratti…" i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate nella norma;

Ritenuto, in tal senso, che la correttezza contributiva e fiscale è richiesta, alle imprese partecipanti alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto, come requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza della sua posizione per tutto lo svolgimento della gara, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie, potendo perciò considerarsi in regola solo l’impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004 n. 8215; Id., sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4817; Id., sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 288; Id., sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1458; Id., sez. VI, 11 agosto 2009 n. 4928; Id. sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);

Rilevato inoltre che, nella fattispecie in esame, non ha rilievo che la cartella esattoriale sia divenuta definitiva il 16.9.2010 (allorquando è scaduto il termine per ricorrere), dopo la presentazione dell’offerta da parte della ricorrente ma prima dell’adozione del provvedimento di esclusione, poiché la ratio della norma, che impone l’esclusione nelle sole situazioni di irregolarità fiscale "definitivamente accertate", è volta a garantire che l’impresa non subisca le conseguenze di procedure di accertamento tributario o di riscossione che siano erroneamente intraprese nei suoi confronti ovvero che siano controverse, fino alla pronuncia dell’autorità giurisdizionale; ma, al contrario, quando l’atto dell’Amministrazione finanziaria acquisti definitività nel corso del procedimento di gara, una volta spirato il termine decadenziale per ricorrere, viene a consolidarsi e perfezionarsi il presupposto giuridicofattuale necessario per l’irrogazione della sanzione espulsiva e delle ulteriori a questa connesse;

Ritenuto che anche il secondo motivo è infondato, poiché il debito tributario riscontrato a carico della ricorrente (pari a euro 2.382,49 per l’anno 2006) non può essere considerato esiguo, anche avuto riguardo all’importo dell’appalto posto a gara;

Ritenuto, infine, che par pacifica giurisprudenza la revoca dell’aggiudicazione provvisoria non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento (in questo senso, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2007 n. 5925; Id., sez. V, 13 luglio 2006 n. 4426);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 1.500 (millecinquecento) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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