T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 187 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Il programma costruttivo di alloggi popolari nel centro storico di Palermo, avviato dal Comune con delibera di G.M. n.730 del 24/03/1995, la cui realizzazione comportava la demolizione del " quartino " di proprietà dei ricorrenti, sito nella via Cortile Gesù e Maria al Papireto, n.12 (iscritto al catasto fabbricati nel foglio 131 p.lla 73 sub 2 – partita 31856, al primo piano), non veniva tuttavia definito sul piano amministrativo con la corretta conclusione della procedura espropriativa.

Donde il ricorso a questo Tribunale, notificato il 17/06/2004 e depositato il giorno 30 seguente, col quale si è chiesto il risarcimento del danno subito a seguito dell’irreversibile trasformazione del detto immobile, sine titulo.

1.2.Il Comune di Palermo, costituitosi per resistere, depositava memoria il 26/02/2010, con la quale si opponeva alla richiesta di risarcimento del danno in quanto " il ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti espropriativi, e chiederne l’annullamento, innanzi al giudice ordinario prima di potere esperire l’odierna tutela innanzi al giudice amm.vo, non essendo consentita un’autonoma tutela meramente risarcitoria "; eccepiva, inoltre l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

1.3.Con ordinanza n.46/2010 si disponeva C.T.U., in esecuzione della quale veniva depositata relazione tecnica il 1° giugno 2010.

1.4.Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2010 il procuratore dei ricorrenti chiedeva che il ricorso venisse posto in decisione.

2.1.Relativamente alle due eccezioni sollevate dal Comune resistente, è sufficiente osservare:

anzitutto che è mancato nella specie un provvedimento, conclusivo della procedura espropriativa, lesivo della sfera giuridica degli interessati, che avrebbero avuto, in ipotesi, l’onere di impugnare;

in ogni caso, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge delle procedure espropriative (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 giugno 2010, n. 15015);

dall’altra parte, l’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da lesione di diritto soggettivo può essere direttamente proposta innanzi al Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art.30, commi 2 e 3 del Cod. proc. amm.

infine, in tema di sottrazione senza titolo della proprietà privata, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto ad espropriazione appropriativa o ad espropriazione usurpativa, il danno subito dal privato per la trasformazione irreversibile del bene è permanente e quindi non soggetto alla prescrizione quinquennale (Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4809; Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2010, n. 13023).

2.2. Nel merito, la domanda di risarcimento del danno in esame è fondata e merita accoglimento in quanto è rimasta incontroversa l’illiceità del fatto e quindi dell’ingiusto danno arrecato ai ricorrenti, tenuto inoltre conto che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. 327/01 per eccesso di delega, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza dell’8 ottobre 2010 n. 293, permane comunque in capo all’amministrazione – in caso di occupazione senza titolo – un obbligo risarcitorio, che consegue al compimento da parte dell’amministrazione medesima di un fatto illecito, obbligo che trova la propria fonte unica nell’art. 2043 c.c.

(T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 22 novembre 2010, n. 7302).

2.3. La quantificazione del danno si desume dalla elaborata e circostanziata relazione tecnica depositata 1° giugno 2010 dal C.T.U. incaricato che ha effettuato la valutazione del fabbricato in questione, condivisibile in quanto supportata da attendibili riferimenti al mercato immobiliare e da accurati calcoli di estimo immobiliare.

Il valore attuale di mercato del bene è di Euro 7.409,00 a cui vanno sommati gli interessi legali su detta somma, decorrenti dalla data di occupazione, fino alla data dell’operazione di stima: Euro 2.172,93, come risulta dal prospetto redatto dal C.T.U.

Deve inoltre aggiungersi la rivalutazione monetaria – secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo – poiché interessi e rivalutazione costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio (ed in grado di appello), pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cassazione civile, sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943). Anche perché, il valore del ristoro spettante per l’ipotesi di occupazione illegittima di aree private deve essere integrale (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 novembre 2010, n. 33111) principio che deve viepiù valere nella fattispecie in esame che integra una occupazione acquisitiva.

Il C.T.U. ha anche stimato il valore attuale dell’area di sedime sulla quale insisteva il " quartino ", quantificandola in complessivi Euro 17.244,00.

Sembra al Collegio evidente che il danno diretto ed immediato (art.1223 Cod. civ.) subito dai ricorrenti consista nell’intervenuta trasformazione irreversibile del bene immobile, nella sua originaria consistenza di un alloggio composto da n.1 vano (mq.15), di cui sono stati spogliati e che solo questo debba trovare ristoro.

Tale indagine, del resto, non era compresa nei quesiti indicati nell’ordinanza n.46/2010 con cui si è disposta la C.T.U.

3.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Palermo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate in motivazione.

Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi Euro.1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *