T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 176 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 28/06/2010 e depositato l’8/07/2010, parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 29/05/2009 tendente al il rilascio di una autorizzazione all’esercizio di una linea regolare specializzata (CamastraNaroPalermo e viceversa) destinata al trasposto pubblico dell’utenza scolastica, universitaria e parauniversitaria gravitante sul capoluogo regionale e proveniente da Camastra e Naro.

Il gravame è affidato alle seguenti censure di diritto:

1) Violazione di legge per mancata conclusione del procedimento ex art.2 L.241/1990 in relazione all’art.21bis L.1034/1971: illegittimamente l’Amministrazione perdura nell’inerzia nel riscontrare con un provvedimento espresso alla richiesta della società ricorrente anche oltre il termine per la conclusione del relativo procedimento;

2) Violazione e falsa applicazione L.R.20/2002, dell’art.27 comma 13 L.R.19/2005 e delle disposizioni comunitarie di cui al Regolamento 11/CE/1998, eccesso di potere e violazione dei principi costituzionali di cui agli artt.3 e 34 Cost.: la l.r.20/2002 in materia di interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia stabilisce che la Regione, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt.3 e 34 Cost., individua nelle facilitazioni per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto anche per il raggiungimento delle sedi siciliane universitarie (all’art.2 lett.d) uno degli ambiti di intervento per concretizzare ed attuare il diritto allo studio in premessa. Ed invero l’art.27 co.13 L.R.19/2005 chiarisce che si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti in applicazione della L.R.20/2002 cit.;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.70 co.3 L.R.20/2003 e degli artt. 4 e 5 L.68/1983, eccesso di potere: non potrebbe in specie trovare applicazione il "congelamento" della rete dei servizi di trasporto pubblico locale previsto dal citato art.70 co.3 L.R.20/2003 atteso che il suddetto blocco aveva durata limitata e temporanea a che la mancata adozione di ulteriori provvedimenti da parte della Regione non può essere di ostacolo oggi al rilascio della richiesta autorizzazione.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di che trattasi, con conseguente declaratoria dell’obbligo di concludere il relativo procedimento, nominando in caso di inerzia ulteriore un Commissario ad Acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese.

Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata chiedendo, con successiva memoria, il rigetto del gravame, siccome infondato, osservando che sulle medesime pretese la Società ricorrente aveva già in passato interposto ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di diniego espresso, ricorso definito con sentenza di rigetto n.741/2007, passata in autorità di cosa giudicata.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e vada quindi accolto nei sensi di cui d’appresso.

Risulta in primo luogo fondata la prima doglianza, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.2 L.241/90 per la mancata conclusione del procedimento.

Secondo l’orientamento qui condiviso della giurisprudenza amministrativa, anche in relazione alle ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, salvaguardate dalla legge n. 241 del 1990, può ritenersi che l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno: a) in presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n. 6181), e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto (cfr. sez. IV, n. 3256 del 2002 cit.); b) in presenza di domande manifestamente assurde (cfr. sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181; sez. IV, 28 novembre 1994, n. 950), o totalmente infondate (cfr. sez. V, 3 agosto 1993, n. 838; 7 maggio 1994, n. 418); c) al cospetto di pretese illegali, non potendosi dare corso alla tutela di interessi illegittimi (cfr. sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181). (cfr. Da ultimo Consiglio di Stato sez. IV 5 luglio 2007 n.3824).

Ancora di recente il giudice amministrativo ha precisato che:

– L’art. 2, l. n. 241 del 1990 ha fissato un principio generale secondo cui, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la p.a. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza; b) istanza manifestamente infondata; c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 16 maggio 2007, n. 5245):

– In tema di formazione del silenziorifiuto, ove non esista una specifica norma di legge che preveda l’obbligo della p.a. di provvedere, per ritenere comunque sussistente tale obbligo bisogna operare una distinzione tra istanze volte ad ottenere rispettivamente: a) atti di contenuto favorevole in quanto ampliano la sfera giuridica del richiedente; b) il riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati; c) atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall’adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggi (Consiglio Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318).

Nel caso di specie ritiene il Collegio che la questione già decisa con la sentenza n.741/2007 di questa Sezione non integri alcuna delle condizioni in narrativa in presenza delle quali non sussisterebbe per l’Amministrazione alcun un obbligo a provvedere.

Ciò nella rilevante considerazione che: a) quella avanzata in data 2829 maggio 2009 dalla parte ricorrente non può essere in alcun modo qualificata quale istanza di riesame a fronte di un precedente provvedimento di diniego; b) rispetto alla questione già definita con Sent.n.741/2007 cit., con la nuova domanda parte ricorrente chiede infatti l’applicazione della normativa sopravvenuta (co.13 art.27 L.R.19/2005 che oggi considera "scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni") stante il carattere innovativo della stessa (tant’è che non era stata ritenuta applicabile nel precedente contenzioso: cfr. sempre sent.741/2007 cit. che ha disatteso la specifica censura articolata con i motivi aggiunti al ricorso R.G.4950/2004).

Ed invero, si osserva che il divieto di istituire nuovi servizi di linea in concessione, previsto dall’art. 70, co. 3 della l.r. n.20/2003, è stato ritenuto conforme alle previsioni comunitarie solo in ragione del suo carattere temporaneo, siccome valevole "fino alla data di entrata in vigore della riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2006…".

Né la disposizione di cui al comma 6 dell’art.27 L.R.19/2005, richiamato dall’Avvocatura erariale, mercé il quale "non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all’attuazione della riforma organica del settore", può esentare l’Amministrazione dal concludere il procedimento (avviato su istanza di parte) con un provvedimento espresso. La medesima previsione normativa per altro prevede che, nelle more, "potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità", tra le quali oggi sono da annoverare anche quelle degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti (in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e ss.mm. e ii.) di cui al successivo coma 13 dello stesso art. 27 L.R.19/2005.

Quanto sopra esposto, postula altresì la fondatezza delle ulteriori censure articolate dalla società ricorrente con il ricorso in esame.

In altri termini, rilevata la sussistenza di un obbligo a provvedere con un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente, il ricorso merita accoglimento con conseguente declaratoria a provvedere da parte dell’Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, attesa l’accertata illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata, condanna quest’ultima a provvedere sull’istanza del ricorrente entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza (o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore).

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro.1000,00 (Euro mille e zero centesimi), oltre I.V.A., C.P.A, nonché alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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