Cass. civ. Sez. VI, Sent., 11-03-2011, n. 5912 Responsabilità disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E’ stato proposto ricorso per cassazione dal notaio D. R. avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 12.1.2010, con cui veniva respinto il reclamo avverso la decisione della commissione regionale di disciplina della Liguria del 18.2.2009, con la quale gli era stata irrogata la sanzione per omessa tenuta di repertorio in relazione ad alcuni atti rogati dal 19.4.2006 al 3.8.2006. Il ricorrente ha presentato memorie.

Resiste con controricorso l’Archivio Notarile di Genova.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente all’esame dei motivi va dichiarata la prescrizione dell’illecito.

La L. n. 89 del 1913, art. 146, risulta sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 29. Tuttavia l’art. 54 del predetto D.Lgs. statuisce che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51", per cui nella fattispecie va applicato la L. n. 89 del 1913, art. 146, nell’originaria formulazione, quale norma più favorevole rispetto all’attuale. Secondo tale norma, in tema di sanzioni disciplinari per i notai, la prescrizione della relativa azione, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa, "ancorchè vi siano stati atti di procedura". L’azione non subisce, pertanto, interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio Notarile o del tribunale, un’ipotesi di sospensione essendo viceversa configurabile per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 40. Peraltro, la prescrizione determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare, che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d’ufficio ed in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (Cass. 28/03/2006, n. 7088).

Poichè nella fattispecie l’illecito ascritto è stato consumato entro il 3.8.2006, l’azione disciplinare si è prescritta il 2.8.2010. 2.1 motivi di ricorso sono assorbiti.

Conseguentemente va dichiarata estinta per prescrizione la contestata infrazione e va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

dichiara estinta per prescrizione la contestata infrazione e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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