Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-03-2011, n. 5895 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lucera accoglieva la domanda proposta da I. M., operaia agricola a tempo determinato, per l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione relativa all’anno 2003, in quanto corrisposta dall’INPS utilizzando come base di calcolo il salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 anzichè, come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, la retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva provinciale.

Impugnata dall’INPS la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe.

Ha premesso la Corte che l’indennità di disoccupazione era stata inizialmente determinata sulla base del c.d. salario medio convenzionale (calcolato secondo i criteri di cui alla L. n. 457 del 1992, art. 3), che era rimasto bloccato per alcuni anni, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 17, con conseguente congelamento dell’indennità di disoccupazione, finchè, con il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, si era disposto che, a decorrere dal primo gennaio 1998, detto salario medio convenzionale, per come rilevato nell’anno 1995, dovesse restar fermo – ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee – fino a quando il suo importo fosse superato da quello della retribuzione spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ha, quindi affermato, che i minimi retributivi contrattuali relativi alla qualifica della ricorrente avevano superato, fin dall’ottobre 1998. il salario medio convenzionale rilevato per l’anno 1995, dovendo computarsi anche la voce denominata nei contratti collettivi "quota di t.f.r.", posto che l’emolumento in parola non aveva, in realtà, natura giuridica di trattamento di fine rapporto, ma costituiva una componente della retribuzione correntemente dovuta agli operai agricoli, in quanto, lato sensu, compensativa del lavoro a tempo determinato. Ne conseguiva, secondo la Corte, che la "quota di t.f.r." doveva, anch’essa, considerarsi voce utile alla determinazione della prestazione previdenziale oggetto di causa e non, invece, salario differito, come tale escluso, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 (modificativo della L. n. 153 del 1969, art. 12) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni previdenziali temporanee in agricoltura.

Per la cassazione di questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria.

La parte privata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a), nonchè in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso va accolto.

Questa Corte si è nuovamente espressa sulla questione nella recente sentenza n. 202 del 2011 (e in numerose altre conformi pronunce), ribadendo quanto già affermato nella sua precedente decisione n. 10546/2007, secondo la quale "Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto" e osservando ulteriormente, a conforto del suddetto principio, che attribuire alla voce "quota di t.f.r." una natura giuridica diversa da quella espressamente indicata dalle parti stipulanti i contratti collettivi provinciali – a partire da quello del 27.11.1991 – non è consentito dalla disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Ha affermato,altresì, la citata sentenza che, anche a voler negare valore cogente alle indicazioni espresse dall’autonomia collettiva quando questa regoli istituti di fonte legale (come, appunto, il TFR), rispetto alla voce per cui è causa non è ravvisabile, da parte degli stipulanti, alcuna violazione delle norme imperative che disciplinano la materia. Ha, quindi, ancora una volta, concluso che la voce in questione non va computata nella retribuzione contrattuale da porre a confronto con il c.d. salario medio convenzionale, ai fini della verifica richiesta dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, per l’individuazione del parametro di calcolo da applicare, a far data dal 1998, per la determinazione, provincia per provincia, del "quantum" delle prestazioni previdenziali temporanee (come, nella specie, l’indennità di disoccupazione) maturate dagli operai agricoli a tempo determinato.

Alla stregua degli indicati principi, ai quali non si è attenuta la Corte territoriale, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito direttamente da questa Corte con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero processo si compensano fra le parti in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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