Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 08-02-2011, n. 4524 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza depositata in data 07.09.2010 il Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del P.M. di revocare, nei confronti di C.A., il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui a sentenza 27.02.1997 del Tribunale militare di Napoli, sul rilievo che la sentenza che avrebbe dovuto essere causa della revoca (29.05.2006 del Tribunale di Nocera Inferiore) non riguardava reato della stessa indole.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, osservando che il presupposto limitativo – trattarsi di reati della stessa indole – è operante, ex art. 168 c.p., solo per le contravvenzioni e non anche per i delitti, quali sono quelli di cui alle sentenze in questione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero l’argomento motivazionale addotto dal giudice dell’esecuzione a sostegno dell’assunta decisione – trattarsi di reati non riconducibili alla stessa indole – è decisamente errato nella concreta fattispecie. Deve qui rilevarsi, infatti, come sia giurisprudenza del tutto pacifica di questa Corte di legittimità – che va qui richiamata e ribadita – secondo cui l’indicazione "stessa indole", di cui all’art. 168 c.p., comma 1, n. 1), debba essere riferita solo alle contravvenzioni e non si estende anche ai delitti (cfr. sul punto, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 31365 in data 02.07.2008, Rv. 240679, P.M. in proc. De Filippis; Cass. Pen. Sez. 5, n. 39283 in data 10.10.2002, Rv. 222829, P.M. in proc. Melluol, Cass. Pen. Sez. 1, n. 1058 in data 15.02.2000, Rv. 215615, P.G. in proc. Bellino; ecc). Orbene, ciò posto, poichè è assolutamente certo che sia il reato di competenza della giurisdizione militare (a pena sospesa) che quello ex art. 570 c.p. (indicato come causa della chiesta revoca di tale beneficio) siano entrambi delitti, è di conseguenza evidente che non operi nella fattispecie l’anzidetto presupposto limitativo. L’impugnata ordinanza deve quindi essere annullata per violazione di legge. Il giudice di rinvio, nel nuovo esame, si atterrà ex art. 627 c.p.p., comma 3, al principio di diritto affermato nella presente pronuncia.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nocera Inferiore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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