T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 175 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Nel luglio 2009 V.O.N. chiese al Comune di Candiana l’autorizzazione ex art. 87 d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259, per installare in coubicazione (cositting) una stazione radio base (s.r.b.) per telefonia mobile, su di un traliccio già eretto in via Borgo 2, dove già si trova l’analogo impianto di T.I. S.p.A.: sarebbe stata così trasferito il preesistente impianto GSM di via Fossaragna, permettendo, per l’ubicazione più centrale, l’utilizzo della più recente tecnologia UMTS – HSPA.

1.2. La domanda è stata definitivamente respinta con il provvedimento 12 novembre 2009, n. 5665, del responsabile della III area urbanistica edilizia privata del Comune di Candiana, con una motivazione articolata che può essere così sintetizzata:

a) l’area interessata dall’intervento non era stata individuata con apposita grafia tra le tavole di zonizzazione del P.R.G., e tanto l’art. 16 delle norme tecniche quanto l’art. 3 dell’apposito regolamento escludono l’installazione di tali impianti in aree diverse;

b) la variante n. 10 prevedeva la delocalizzazione dell’impianto TIM, presso cui si progettava il trasferimento dell’impianto V. di via Fossaragna e comunque l’art. 15 N.T.A. consentiva soltanto interventi di manutenzione ordinaria;

c) non erano salvaguardati i coni ottici aperti verso il complesso residenziale "Il Borgo", come richiesto dall’art. 8.3.4.4 delle N.T.A. del P.A.T.I. adottato e, in ogni caso, l’intervento deturpava il contesto paesaggistico del centro storico del paese.

1.3. In sintesi, dunque, da una parte l’Amministrazione ha negato l’autorizzazione – oltre che per valutazioni di carattere paesaggisticoambientale – perché a Candiana, secondo le vigenti norme di piano, gli impianti s.r.b. possono essere installati soltanto in pochi siti predeterminati; dall’altra, ha separatamente opposto che, comunque, le stesse norme di piano prevedono di delocalizzare l’impianto TIM esistente ed eliminare il traliccio già installato.

2.1. L’Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso per la parte in cui esso censura gli atti generali presupposti, ma basterà opporvi la condivisibile giurisprudenza, per cui, "nei confronti del piano regolatore generale, al pari di tutti gli atti a contenuto generale, il termine per impugnare decorre dal momento in cui si verifica la lesione dell’interesse sostanziale e dall’effettiva conoscenza del provvedimento e della sua concreta lesività secondo i principi generali in tema di impugnazione dei provvedimenti amministrativi. La lesione, dunque, non può che verificarsi a seguito dell’emanazione del provvedimento applicativo di quello generale; cosicché il termine per impugnare, contestando le prescrizioni generali in concreto applicate, decorre dalla conoscenza del provvedimento che ne fa applicazione; quest’ultimo, infatti, è quello che comporta l’attualità e la concretezza della lesione della situazione soggettiva protetta (nel caso di specie, trattavasi di una norma regolamentare, di carattere generale ed astratto, destinata a disciplinare, su tutto il territorio comunale, la futura installazione degli impianti di telecomunicazione, con la quale sono stati posti limiti astratti all’istallazione di detti impianti; dal che il Collegio ha desunto che il termine per ricorrere avverso siffatta disciplina non poteva che decorrere dal momento in cui la disciplina ha ricevuto applicazione concreta, ossia dal provvedimento di diniego dell’autorizzazione a detta installazione)" (così C.d.S., VI, 8 settembre 2009, n. 5258, che conferma T.A.R. Veneto, II, 13 settembre 2004, n. 3278).

2.2. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che, ad aver immediatamente cagionato la lesione, è stato il provvedimento di diniego 12 novembre 2009: ed è dalla conoscenza di quest’ultimo che è dunque iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione degli atti generali presupposti del diniego, inclusi quelli che hanno approvato le due successive varianti parziali.

3.1. Per quanto riguarda il profilo della motivazione, relativo al numero limitato di siti prestabiliti, questo Collegio condivide quanto recentemente affermato dal giudice d’appello, confermando T.A.R. Veneto, II, n. 5583/2003, emessa proprio nei confronti del Comune di Candiana, e relativa al predetto impianto Telecom, e cioè che la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, muovendo "dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio (nozione che ha poi condotto all’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell’insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo: art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003) – ha riconosciuto illegittime, con indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d" uso possano essere qualificati come sensibili (in tal senso cfr. per tutte sez. VI, n. 5258 del 2009)" (C.d.S., VI, 18 dicembre 2009, n. 8380).

3.2. Non si può dunque che riconoscere con V. l’illegittimità (così in particolare il secondo ed il terzo motivo) delle previsioni di piano che hanno stabilito limiti così rigorosi ed ingiustificati all’installazione di s.r.b., approvando solo quattro siti sull’intero territorio comunale: l’Amministrazione ha individuato tali siti senza valutare le esigenze specifiche dei diversi operatori, privilegiando un astratto principio di precauzione, così per di più sovrapponendosi alla relativa competenza statale, ex art. 3 segg. d. lgs. 36/01.

4.1. Ciò detto sul primo profilo del rigetto comunale della domanda, va ora portata l’attenzione sul secondo, ricordando, anzitutto, che l’art. 15 delle n.t.a., invocate dall’ente locale, prevede che "Nel territorio comunale si sono individuate delle aree con edifici in cui si svolgono attività: ritenute incompatibili con le zone territoriali omogenee in cui insistono; ritenute incompatibili con le zone territoriali omogenee limitrofe previste dal P.R.G.; inadeguate per la loro collocazione urbana o ambientale. Si ritiene opportuno trasferire o eliminare le attività in essere in tali aree e recuperare o riqualificare queste ultime. Il recupero e la riqualificazione delle superfici/volumi esistenti si attua con le modalità indicate nelle specifiche schede normative allegate alle presenti norme. (…) In assenza di interventi di riconversione e riqualificazione, così come definiti dal presente articolo, negli edifici ricadenti nelle aree in oggetto sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, ad esclusione degli edifici residenziali, nei quali è ammessa anche la manutenzione straordinaria".

4.2. La scheda n. 7, approvata con la variante 10, stabilisce specificatamente la dismissione e delocalizzazione della s.r.b. esistente presso il sito T.I. S.p.a. di Via Borgo 2, con recupero e riqualificazione delle relative aree.

Prevede, inoltre, in assenza di interventi di riconversione e riqualificazione, la possibilità di effettuare solo opere di manutenzione ordinaria, tra le quali, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, non rientra l’intervento in oggetto, prevedendo, piuttosto, quest’ultimo un ampliamento e potenziamento della struttura esistente.

4.3. Nell’ottavo motivo vengono impugnate le previsioni, contenute nella variante n. 10, relative alle attività produttive in zona impropria da trasferire.

Il Comune di Candiana, con la variante n. 8, ha reso vincolante, per le stazioni radio base, le localizzazioni predefinite, vietandole in qualsiasi altro sito ed imponendo così la delocalizzazione della s.r.b. Telecom, disposta con la successiva variante n. 10.

Il presupposto di tale inserimento, è, pertanto, la pretesa inidoneità, sotto il profilo localizzativo, dell’area in cui viene svolta l’attività produttiva, e ciò discenderebbe esclusivamente dal fatto che il sito de quo non è stato incluso tra quelli idonei per installarvi un impianto per la telefonia mobile: ma la previsione di un numero così limitato di siti idonei è illegittima.

4.4. Il motivo è fondato.

È invero opportuno rilevare che, se il Comune non è certamente legittimato a limitare irragionevolmente sul proprio territori gli ambiti destinati a s.r.b., il Comune può, sotto il profilo urbanistico, introdurre regole a tutela di specifici beni, individuando determinati siti che, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possano essere considerati inidonei alle installazioni degli impianti in esame (C.d.S., VI, 17 febbraio 2010, n. 898).

4.5. In specie, tuttavia, la decisione di trasferire l’impianto Telecom trova nella scheda n. 7, come unica giustificazione, tra quelle possibili, la necessità di riposizionarlo in "idoneo sito", attuando la scelta di limitare a quattro il numero dei siti ammessi, che si è più sopra giudicata illegittima: lo è dunque anche quella di delocalizzazione e così, per conseguenza, il secondo profilo del diniego opposto a V..

5.1. Infine, il provvedimento impugnato introduce una motivazione di carattere paesaggistico, riproducendo quella, analoga, contenuta nel diniego a suo tempo già opposto all’impianto Telecom.

5.2. Per dimostrare l’inadeguatezza di tale capo di motivazione, sembra sufficiente richiamare quanto già osservato sul punto sia da questa Sezione (la citata 5583/03) sia dal Consiglio di Stato, confermando la prima decisione (8380/09, pure citata), e cioè che le esigenze di tutela del contesto edilizio – comunque non assoggettato a vincolo ai sensi del TU n. 490 del 1999- non sono suffragate da una puntuale e concreta verifica circa l’effettività della lesione che l’intervento produrrebbe, tenuto presente che la domanda di autorizzazione concerne l’aggiunta di una nuova struttura in un traliccio già esistente in loco, e che è, semmai quest’ultimo a costituire la struttura rimarchevole nel particolare contesto urbanistico.

5.3. In conclusione, il ricorso va accolto, con assorbimento delle restanti censure, e vanno annullati sia il provvedimento di diniego 12 novembre 2009, n. 5665, sia le varianti 8 e 10/2005 e l’art. 3 del regolamento per l’installazione, la modifica e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile, questi ultimi nei limiti dell’interesse della ricorrente.

6. Le spese di lite, peraltro, attesa la perdurante incertezza nella materia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego 12 novembre 2009, n. 5665, le varianti 8 e 10/2005, e l’art. 3 del vigente regolamento per gli impianti di telefonia mobile, questi ultimi nei limiti dell’interesse della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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