Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-03-2011, n. 5891 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma D.S.L., premesso di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. Poste Italiane con inquadramento in Area Quadri di 2^ livello, impugnava il licenziamento (comunicatogli con nota del 19-1-2001, all’esito della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24) per violazione delle norme procedurali, illegittimità dei criteri di scelta, omessa previsione di soluzioni alternative al licenziamento, mantenimento in servizio di personale licenziabile, nonchè per venir meno dell’effettivo esubero di personale avente la sua qualifica nell’area territoriale di appartenenza (regione Lazio), chiedendo la declaratoria dell’inefficacia o invalidità del licenziamento stesso, la reintegra nel posto di lavoro e la condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento medesimo all’effettiva reintegra.

La società si costituiva contestando la fondatezza della domanda.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva il ricorso.

Il D.S. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 4-6-2008, in accoglimento dell’appello, dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava la società a reintegrare il D.S. nel posto d lavoro e a risarcirgli il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

Il D.S. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi, anch’essi corredati dai quesiti di diritto.

La società, dal canto suo ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di controparte.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale la s.p.a. Poste Italiane, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, nonchè vizio di motivazione, sostiene che la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione circa l’insufficienza della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo per l’effetto di una errata interpretazione rigoristica della norma. Secondo la società il Giudice di appello, laddove ha ritenuto che la indicazione contenuta nella comunicazione iniziale dell’azienda delle qualifiche "quadro di 1^ livello e di 2^ livello", nonchè delle c.d. Aree professionali di inquadramento non integri la indicazione dei "profili professionali" del personale eccedente di cui alla citata L. n. 223, art. 4, comma 3, si sarebbe attenuta ad una concezione estremamente formalistica del precetto legale, trascurando il carattere atecnico e quindi generico dell’espressione "profilo professionale" e che l’adeguatezza della comunicazione si sarebbe dovuta valutare in relazione alle finalità che il legislatore le assegna.

Con il secondo e terzo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione della citata L. n. 223 del 1991, art. 5 e vizio di motivazione, con riguardo alla determinazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati alla procedura di cui all’art. 4 della medesima legge.

Con tali motivi, in sostanza, la società censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto carente la comunicazione, in data 25-6-2001, di avvio delle procedura in ordine alla indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali coinvolti nella procedura, con conseguente ripercussione sulla determinazione dell’ambito di applicazione del criterio di scelta adottato.

Orbene rileva il Collegio che la sentenza impugnata, dopo aver altresì accertato che nel caso di specie (così come in quello esaminato da questa Corte con la sentenza n. 21300 del 3-10-2006) prima della conclusione della procedura non esisteva un esubero di personale inquadrato come il D.S., ha espressamente affermato che "deve concludersi che il licenziamento del ricorrente è illegittimo sia per vizi propri della procedura, sia in quanto, all’atto della sua intimazione, era insussistente il nesso causale tra lo stesso e il programma di ristrutturazione aziendale, che prevedeva un esubero di personale in qualifica quadro di secondo livello, condizione venuta meno nelle more della procedura, com’è pacifico in atti".

Tale seconda autonoma ratio decidendi, chiaramente espressa dalla Corte di merito non è stata specificamente impugnata dalla ricorrente, le cui censure si sono concentrate soltanto sui diversi temi sopra richiamati.

Tanto basta per ritenere inammissibile il ricorso principale.

Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidato il principio secondo cui, "posto che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o vizi dedotti" (v. Cass. 5-6-2007 n. 13070), "qualora la sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondo l’iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nella sentenza impugnata, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa" (Cass. 27-1-2005 n. 1658, Cass. 4-5-2005 n. 9279, Cass. 23-2-2006 n. 3989, Cass. 18-9-2006 n. 20118, Cass. 11-1-2007 n. 389, Cass. 5-3-2007 n. 5051).

Pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Infine, in ragione della soccombenza, la società va condannata al pagamento delle spese in favore del D.S..
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna la società a pagare al D.S. le spese liquidate in Euro 69,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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