Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 08-02-2011, n. 4520 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 07.06.2010 il Tribunale monocratico di Napoli, in sede di rinvio disposto dalla Sezione quinta di questa Corte di cassazione con sentenza 18.03.2009, a seguito di annullamento per carenza di motivazione, convalidava l’arresto di R.D. intervenuto il 30.06.2008 per furto aggravato, ritenendo sussistere la quasi flagranza del contestato reato.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo: a) l’arresto era avvenuto prima che il R. compisse alcun illecito penalmente rilevante; b) il provvedimento non recava nè il nome del giudice, nè una sottoscrizione leggibile.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.

4.1 – Deve essere dapprima respinto il secondo motivo di ricorso, doglianza di carattere processuale (v. sopra sub 2.b), con il quale il ricorrente lamenta che l’impugnata ordinanza non rechi in modo esplicito il nome del giudice e che la sottoscrizione risulti incomprensibile. La deduzione è infondata: è invero incontroverso che il provvedimento provenga dal giudice competente che ha assunto la decisione, in collegamento con il relativo verbale di udienza (il contrario non essendo prospettato neppure dallo stesso ricorrente);

ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell’art. 426 c.p.p., comma 3, la sentenza – e quindi anche l’ordinanza, lo stesso essendo il principio applicabile – è nulla solo se manchi completamente la sottoscrizione del giudice, non se la stessa, apposta in calce al provvedimento e certificata dal cancelliere, non sia facilmente decifrabile dal punto di vista meramente grafico.

4.2 – E’ altresì infondato anche il primo motivo di ricorso (v. sopra sub 2.a) proposto nel merito del provvedimento di convalida, atteso che l’impugnata ordinanza ben da conto degli elementi in fatto, peraltro raccolti in base alla diretta audizione del verbalizzante I., a conferma e dettaglio dei relativi atti di polizia giudiziaria, per cui risulta fondata l’affermazione che l’arresto venne correttamente eseguito nella quasi flagranza del reato. Peraltro il ricorrente fonda la sua odierna deduzione, secondo cui il R.D. sarebbe stato arrestato prima di commettere alcun reato, sul rilievo – apodittico quanto infondato – che egli sarebbe stato solo casualmente di passaggio in vicinanza dell’auto in questione, quando è pacifica ed oggettiva – nè qui contrastata in fatto – la circostanza che il R. fu trovato in possesso della centralina elettronica dell’auto Peugeot. La diretta percezione da parte di Carabinieri, appostati dopo avere notato l’autovettura manomessa, rende decisamente infondata la deduzione circa la mancanza del requisito della flagranza (o quasi flagranza) del reato.

4.3 – Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente R.D. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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