Regolamento (CE) n. 1126/2009 della Commissione, del 23/11/09, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n.933/02 della Commissione

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 308/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica,
della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla
conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ( 1 ),
in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, e
l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura
istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli,
del 24 giugno 2008, in merito all’adattamento degli
allegati 1 e 2 ( 2 ), detti allegati 1 e 2 dell’accordo tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio
di prodotti agricoli (di seguito «l’accordo») sono
stati sostituiti.
(2) L’allegato 2 dell’accordo, nella sua versione modificata,
stabilisce le concessioni tariffarie accordate dalla Comunit
alle importazioni di prodotti agricoli originari della
Svizzera. Alcune di queste concessioni tariffarie si applicano
ai contingenti tariffari gestiti ai sensi degli articoli
308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa
talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale
( 3 ).
(3) A fini di chiarezza, è opportuno stabilire le disposizioni
di applicazione di tali contingenti tariffari per i prodotti
agricoli in un unico atto legislativo che sostituisca il
regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione ( 4 ).
Conformemente all’accordo i contingenti tariffari devono
essere aperti per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e
il 31 dicembre.
(4) Poiché la decisione n. 2/2008 del Comitato misto per
l’agricoltura entrerà in vigore il 1 o gennaio 2010, il presente
regolamento deve essere applicabile a decorrere da
questa stessa data.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari per i prodotti originari della Svizzera
elencati nell’allegato sono aperti annualmente alle aliquote doganali
di cui all’allegato.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla
Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e
308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 933/2002 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0014:0016:IT:PDF

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