Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-02-2011, n. 753 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Ponte Nizza rilasciava al sig. P.E. il permesso di costruire n.16 del 20/11/2004 per la realizzazione di un manufatto ad uso ricovero attrezzi agricoli, cui faceva seguito la dichiarazione di inizio lavori inoltrata dall’interessato in data 6/12/2004.

In sede di verbale di sopralluogo effettuato dal Tecnico Comunale e da agenti della Polizia Municipale in data 31/12/2004 veniva riscontrata l’esecuzione di lavori edilizi in difformità di quanto autorizzato, costituiti dalla realizzazione di un locale interrato e dalla realizzazione del locale da adibire a ricovero di attrezzi agricoli ad una distanza di mt.5,85 dal ciglio bitumato della strada per la frazione Vignola.

Per tali addebiti veniva dapprima ordinata la sospensione dei lavori (ordinanza n.1 del 4/1/2005), quindi emessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art.7 della legge n.47/85 e successivamente adottato da parte del Comune il provvedimento prot. n. 3094 del 20/9/2005 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n.16/05 e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Quest’ultimo atto veniva, in particolare, assunto sul rilievo che "la nuova costruzione prevista ricade all’interno della fascia di rispetto stradale di mt.20 della strada comunale per frazione Vignola, come indicato nella tavola di azzonamento" e tenuto altresì conto che "le tavole progettuali allegate all’istanza di permesso di costruire non riportavano l’esistenza di un vincolo di PRG relativo alla fascia di rispetto stradale".

L’interessato impugnava innanzi al Tar per la Lombardia tale provvedimento, deducendone la illegittimità sotto vari profili, in ragione, in particolare, della ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti per l’annullamento d’ufficio, della intempestività dell’avvenuto esercizio di tale autoannullamento nonché della erroneità della irrogata sanzione ripristinatoria., formulando altresì una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione del provvedimento impugnato.

L’adito Tar con sentenza n.5026 del 16 dicembre 2005 dichiarava il ricorso in parte inammissibile (relativamente alle doglianze concernenti la dedotta inesistenza delle ragioni di interresse pubblico all’adozione del provvedimento di autotutela) e per la restante parte infondato.

Il sig. P.E. ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo a sostegno del gravame, con un unico motivo, le doglianze di difetto ed erroneità della motivazione, contraddittorietà ed illogicità, travisamento, errata applicazione degli artt.3 e 21 nonies legge n.241/90 nonché dell’art.38 DPR n.380/2001, errata applicazione dei principi di buona amministrazione di cui all’art.97 cost. e all’art.1 legge n.241/90, con conseguente riproposizione delle censure già formulate nel giudizio di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Ponte Nizza che contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Alla udienza pubblica del l’11 gennaio 2011 la causa viene trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

Con un articolato mezzo d’impugnazione si deduce, in primo luogo, a carico del provvedimento comunale in contestazione, il vizio di carenza di motivazione in quanto esso difetterebbe di una puntuale illustrazione delle ragioni di uno specifico interresse pubblico all’ esercizio del potere di autotutela, senza che al riguardo sia sufficiente il riferimento al ripristino della liceità violata.

Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.

E’ sufficiente leggere e focalizzare, in particolare, alcuni punti della parte narrativa del provvedimento de quo per avere la smentita della tesi sostenuta dalla parte appellante, lì dove nei dati ed osservazioni ivi esposte, è dato riscontrare la presenza dei presupposti di fatto e di diritto adeguatamente idonei a giustificare l’adozione della determinazione di annullamento assunta dal Comune di Ponte Nizza.

Invero, la necessità di rimuovere un permesso illegittimamente rilasciato è rinvenibile nell’accertato ed esplicitato rilievo per cui l’autorizzato manufatto ricade nella fascia di rispetto stradale, a distanza di mt 5,85 dal ciglio bitumato della strada comunale per la frazione Vignola, in palese contrasto con il vincolo di rispetto stradale posto dall’art.21 delle NTA del PRG che comporta l’ in edificabilità assoluta nella prevista fascia di 20 metri.

Una siffatta situazione di illegittimità sarebbe di per sé condizione sufficiente a fornire adeguata motivazione al disposto annullamento in autotutela del rilasciato permesso, tenuto altresì conto che, come puntualmente riportato dallo stesso provvedimento, le tavole progettuali prodotte all’istanza di rilascio del titolo edilizio non riportavano l’esistenza di un tale vincolo, sicchè a fronte di un acclarata situazione contra legem ben poteva e doveva il Comune intervenire per porre rimedio a quanto erroneamente autorizzato.

Nondimeno, nella specie, l’Amministrazione ha avuto cura di fornire apposita motivazione nei sensi invocati dall’appellante dal momento che lo specifico interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire è stato puntualmente esplicitato e, in particolare, correttamente collegato alle finalità di assicurare le esigenze di sicurezza della circolazione strada (e quindi di tutela della pubblica incolumità) come perseguite con la prescrizione di cui al citato art.21 delle NTA dello strumento urbanistico.

Il sig. Prè lamenta poi nei confronti della determinazione comunale un difetto di istruttoria o quanto meno motivazionale per non avere in concreto l’Amministrazione evidenziato in concreto i pericoli derivanti alla circolazione stradale, ma è del tutto evidente che l’Autorità procedente non era affatto tenuto a dare contezza di tali aspetti di fatto, atteso, come peraltro esattamente osservato dal giudice di primo grado, la valutazione circa l’opportunità di tutela delle condizioni di sicurezza stradale sono racchiuse nella prescrizione fissata nell’art.21 delle NTA, norma regolamentare che non risulta oggetto di impugnativa.

Ad ogni buon conto, a volere condurre una indagine di tipo empirico, lo stato dei luoghi è tale da confermare la fondatezza dei rilievi mossi nel provvedimento de quo, sol che si osservi che il capanno in questione non è posizionato ai limiti dei 20 metri della fascia di rispetto e nemmeno al centro della stessa, ma si colloca in corrispondenza di una curva ad appena mt 5,85 dal ciglio stradale (dato, questo incontrastato) lasciando così tra il manufatto e la sede stradale uno spazio che è illogicamente limitato in relazione a tutte le attività e agli usi connessi all’utilizzo della strada stessa, con una evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione di mezzi e di pedoni, sì da rendere del tutto giustificata l’imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta (cfr Con Stato Sez. IV 25/9/2002 n.4927).

Parte appellante invoca inoltre "la ricorrenza nella specie di esigenze di tutela dell’affidamento del privato", ma la doglianza non ha motivo di essere per due concomitanti ragioni:

lo stesso sig. Prè ha " concorso " all’errore dell’Amministrazione a rilasciare il permesso di costruire nel momento in cui ha prodotto, a corredo della richiesta di autorizzazione a costruire, documentazione tecnica che non recava una esatta rappresentazione dello stato di fatto precedente alla concessione edilizia;

in ogni caso, a fronte delle preminenti esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale di cui si fa carico il regolatore comunale con il succitato art.21 (al di là della rilevanza ai fini urbanistici della norma in questione) ogni eventuale affidamento del privato è sicuramente recessivo

L’interessato deduce poi la intempestività del provvedimento di autotutela per essere intervenuto a distanza di qualche mese dalla disposta sospensione dei lavori, ma tale doglianza è inidonea a scalfire la legittimità dell’atto in contestazione perché la sospensione dei lavori non può essere considerato come termine a quo per valutare come inutilmente trascorso per l’adozione dell’atto di autotutela, trattandosi di una misura dal contenuto squisitamente cautelare che si assume in base ad accertamenti di tipo preliminare vuoi perché, appunto, l’Amministrazione ha dovuto svolgere una propedeutica attività di indagine e appuramento in ordine alla natura delle riscontrate irregolarità ai fini di verificare la percorribilità dell’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela.

Né, sempre ai fini di un preteso affidamento, il provvedimento di annullamento risulta assunto ex abrupto se è vero che già in sede di adozione della misura di sospensione dei lavori l’Amministrazione si riservava di valutare l’opportunità di procedere all’autotutela e che comunque con nota del 26/5/2005 veniva data all’appellante comunicazione ex art.7 della legge n.241/90 dell’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela e la " conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi"

Quanto alla doglianza formulata circa l’irrogazione della sanzione della rimessione in pristino in luogo della sanzione pecuniaria, la stessa è priva di giuridico fondamento,atteso che il riscontrato contrasto del progettato intervento con la normativa di PRG, avuto riguardo alla natura e consistenza delle opere eseguite, dà luogo all’applicazione della sanzione di cui all’art.31 del DPR n.380/2001.

Va pure disattesa la richiesta risarcitoria pure avanzata in prime cure e qui formalmente solo riproposta, stante l’assenza, come sopra evidenziato, in capo all’Amministrazione resistente, in ordine al procedimento di autotutela posto in essere, di quale sia condotta contra jus (cfr Ad. Pl. n.12/07).

Per le suesposte considerazioni il proposto gravame, in quanto infondato, va respinto, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo Rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del Comune di Ponte Nizza, delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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