Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 08-02-2011, n. 4579

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di C.N. in ordine al reato di ingiuria, contestatogli per avere offeso l’onore e il decoro del sindaco di Palomonte, P.S., apostrofandolo il 4 gennaio 2002 con gli appellativi "Vattene perchè qui non sei più nessuno, te ne devi andare a casa, ridimi vicino al cazzo, stronzo".

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., afferente il giudizio di primo grado;

– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 594 c.p. e art. 599 c.p., comma 2.

Rileva la Corte che tali motivi non sono fondati.

Quanto al primo, deve ritenersi assorbente il rilievo, pure evidenziato dalla censurata sentenza, che, ad ogni modo, il verbale di udienza del 12 febbraio 2003, contenente la modifica dell’imputazione, fu ritualmente notificato al C., sicchè – regolari le udienza precedenti e regolare anche quella conclusiva del 28 febbraio 2003 – alcun pregiudizio difensivo ha subito l’imputato a ragione del fatto – in questa sede nuovamente denunziato – che, rinviato il processo dal 29 novembre 2002 al 10 gennaio 2003 e non tenutasi quest’ultima, nessun avviso il C. ricevette per l’anzidetta udienza del 12 febbraio 2003, svoltasi peraltro con la partecipazione del difensore di fiducia che nulla eccepì.

Quanto al secondo motivo, è sufficiente menzionare che la risata proveniente alla persona offesa – che si assume di "scherno" piuttosto che di "compatimento" – avvenne, come insindacabilmente accertato dal giudice di merito, dopo che l’imputato si era rivolto al P. dicendogli "non sei più nessuno", per modo che le successive espressioni proferite dall’imputato non posso non ritenersi provocate da un fatto ingiusto altrui. Ed è poi insostenibile l’inciso, di cui pure si avvale il ricorso, secondo cui le parole di cui al capo di imputazione "pur rappresentazione di concetti osceni a carattere sessuale sono diventate di uso comune e hanno perso il loro carattere offensivo".

Peraltro il fatto di causa risale al 4 gennaio 2002, sicchè il reato si è nel frattempo prescritto. Ne deriva che la ritenuta infondatezza (e non inammissibilità) dei motivi di impugnazione conduce, per un verso, alla declaratoria di estinzione del reato e, per l’altro, al rigetto del ricorso agli effetti civili, con le conseguenti statuizioni, come riportate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte annulla s.r. la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 600 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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