Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-03-2011, n. 5883 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 maggio 1999 M.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Sala Consilina Ma.En., titolare dell’omonimo caseificio con sede in (OMISSIS), onde sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., della complessiva somma di lire 144.714.080 oltre accessori, comprensiva di TFR, differenze paga, ferie, festività, lavoro straordinario ed ogni altra indennità.

Si costituiva il Ma., che resisteva alla domanda attrice, deducendo l’infondatezza nel merito ed eccependo, altresì, la prescrizione del diritto e dell’azione.

Con sentenza del 13 aprile 2005, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il resistente al pagamento della somma di Euro 25.908,32 oltre accessori.

Avverso tale decisione proponeva appello il Ma., insistendo, tra l’altro, nella eccezione di prescrizione.

La M. contestava il gravame sotto vari profili.

Con sentenza del 28 maggio-10 luglio 2008, l’adita Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava la domanda proposta con il ricorso introduttivo per intervenuta prescrizione del vantato credito.

A sostegno della decisione osservava che la missiva, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme dovute per il lavoro prestato, era stata inviata al Ma. il 25 agosto 1998 e ricevuta dallo stesso l’I settembre 1998, ossia dopo la scadenza del termine quinquennale, tenuto conto che non vi erano elementi per ritenere che il rapporto di lavoro si fosse protratto successivamente all’agosto 1993.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la M. con quattro motivi.

Il Ma. non si è costituito.
Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che, nella parte iniziale della motivazione della impugnata sentenza, la Corte di Salerno da atto dell’avvenuto decesso, in data 2 giugno 2007, dell’appellante Ma.En., "comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla appellata" (la M.), per trame la conseguenza della esclusione della interruzione del procedimento in assenza della dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c., da parte del procuratore dello stesso.

Sennonchè, quantunque edotta dell’intervenuto decesso del Ma., la ricorrente M. ha formulato l’impugnazione in oggetto nei confronti del deceduto, e nei confronti di quest’ultimo ha eseguito la notificazione del ricorso nelle forme dell’art. 330 c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di osservare che risulta affetto da nullità assoluta l’atto di impugnazione proposto nei confronti della controparte deceduta, e notificato presso il procuratore di questa, ove il ricorrente sia venuto a conoscenza del decesso; e ha soggiunto che in detta ipotesi si ha un’errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, ed un vizio radicale (id est l’inesistenza) della notificazione, per cui è precluso ogni adito alla sanatoria ex art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1701/1996; Cass. n. 524/1994).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è da provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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