Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-03-2011, n. 5882 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 10 giugno 1993 M.U. esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società Ischiamareterme Alberghi di Castagna & figli snc, presso l’albergo (OMISSIS) dal 30.4.86 al 17.5.1993 con mansioni e qualifica di 2^ cuoco, cuoco capo partita e manovale edile, di aver così maturato spettanze che rivendicava.

Aggiungeva di essere stato licenziato il 17.5.1993 rimanendo a credito anche della retribuzione del maggio 1993, delle competenze di fine rapporto e dell’indennità per mancato preavviso, per un totale di L. 151.342.726 oltre accessori, di cui chiedeva la condanna della società datrice di lavoro.

Si costituiva quest’ultima, contestando la domanda, eccependo la prescrizione dei crediti sino a tutto maggio 1988, la congruità di quanto corrisposto medio tempore come risultante dalle buste paga e deducendo che il rapporto si era concluso per dimissioni rilasciate in calce al prospetto di maggio 1993. Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale per il pagamento dell’indennità per mancato preavviso nella misura di gg. 20 di retribuzione per L. 1.808.456.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 3216/03, in accoglimento parziale della domanda principale, condannava la società al pagamento di Euro 2.721,99 per ultima retribuzione di maggio 1993 e competenze di fine rapporto, oltre accessori, rigettando la domanda riconvenzionale.

Proponeva appello parte datoriale per la riforma della sentenza di condanna e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, mentre il M. spiegava appello incidentale per l’accoglimento, per l’intero, della sua originaria domanda.

Entrambi i gravami venivano rigettati dall’adita Corte d’appello di Napoli.

A sostegno della decisione osservava che correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto non provato il pagamento della retribuzione per il periodo 1.5.93/17.5.93 e delle indennità di fine rapporto, in quanto il relativo prospetto paga, pur risultando – a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice – firmato, era da ritenersi artatamente inserito solo in sede di proposizione del gravame, con conseguente inammissibilità della produzione, ex artt. 437, 342 e 416 c.p.c..

Analogamente doveva ritenersi non provate le dimissioni del M. – oggetto di riconvenzionale – in quanto riportate a tergo di detta busta paga non utilizzabile. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società Ischiamareterme Alberghi di Castagna & figli snc con due motivi.

Il M. non si è costituito.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè motivazione illogica ed irrazionale, osserva, preliminarmente, come il Tribunale di Napoli abbia ritenuto non provato il pagamento della retribuzione per il periodo 1.5.93/17.5.93 e delle indennità di fine rapporto, in quanto il relativo prospetto paga, diversamente dagli altri prospetti prodotti, non sarebbe stato firmato per quietanza dal lavoratore, di talchè la società andava condannata al pagamento dell’importo ivi indicato. Inoltre, considerato che il datore aveva fondato la riconvenzionale sulle dimissioni scritte a tergo dell’ultima busta paga, ne discendeva ancora, come ulteriore conseguenza, la mancata dimostrazione delle dimissioni che, peraltro, non avevano avuto alcun riscontro nelle prove testimoniali, per cui la richiesta andava respinta.

Osserva, poi, che, in secondo grado, la Corte territoriale, pur rilevando – a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice – che l’ultimo prospetto paga, recante le dimissioni, risultava debitamente sottoscritto, aveva ritenuto, con inadeguata motivazione, che lo stesso fosse stato artatamente inserito solo in sede di appello, con conseguente inutilizzabilità della produzione. Osserva il Collegio, condividendo la censura mossa alla impugnata sentenza, che è da ravvisarsi irragionevolezza e illogicità della motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, in quanto -come è affermato nella stessa pronuncia – dal fascicolo di ufficio di primo grado emergeva che nella memoria di costituzione della resistente in data 30.11.1993 vi era l’annotazione di esibizione, tra l’altro, di "buste paga debitamente firmate relative al periodo di lavoro da giungo 1988 a maggio 1993", e, cioè, di tutti i prospetti dall’inizio alla fine del rapporto.

Ne discende che, essendo la difesa della società fondata fin dall’inizio su tali documenti (le buste paga), in quanto comprovanti, con espresso riferimento alla busta paga del maggio 1993, il versamento delle competenze di fine rapporto, della retribuzione di maggio 1993, e delle rassegnate dimissioni del M., sembra ragionevole ritenere che non si sarebbe svolta una difesa simile senza essere certi che il documento in questione esistesse e fosse stato sottoscritto dal lavoratore.

L’esame della memoria costitutiva suddetta – munita, come è pacifico – di timbro di deposito, avrebbe potuto indurre a ritenere la tempestiva produzione del documento in questione, completo e sottoscritto, per cui l’affermazione del Giudice di 1^ grado ne imponeva un più attento riscontro; il fatto che la Corte lo abbia omesso perchè, a suo dire, pur essendoci nel fascicolo di 1^ grado, la busta di maggio 1993 compilata e sottoscritta, completa di dimissioni, non vi sarebbero elementi per dubitare dell’affermazione del Tribunale, vizia la pronuncia nella motivazione, essendo questa, inidonea a giustificare la decisione, e, come tale, sindacabile in sede di legittimità.

L’accoglimento dell’esaminato motivo assorbe il secondo, con cui la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. c.p.c., artt. 170 e 416 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), insiste nei sostenere la ritualità della produzione documentali.

Per quanto esposto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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