Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 08-02-2011, n. 4577 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M. è stato condannato, all’esito del rito abbreviato, in entrambi i gradi di merito – sentenze del GUP presso il Tribunale di Bologna del 18 aprile 2007 e della Corte di Appello della stessa Città del 20 luglio 2009 – per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale semplice in relazione al fallimento della Pafumi Lavoro Edili s.r.l., della quale era amministratore, dichiarata fallita il (OMISSIS).

Con il ricorso per Cassazione il P. deduceva la erronea applicazione della legge in relazione alla L. Fall., artt. 216 e 217, mancando sia l’elemento materiale che quello psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ed essendo la incompleta tenuta dei libri e delle scritture contabili dovuta ad un colposo atteggiamento.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal P. sono generici, manifestamente infondati e di merito, Generici perchè, specialmente con riferimento all’elemento psicologico, il ricorrente non ha spiegato perchè dovesse ritenersi carente, viste le precise considerazioni dei giudici di merito sul punto, che hanno rilevato che il dolo generico, ovvero la consapevolezza di porre in essere un atto pregiudizievole per i creditori, richiesto era ravvisabile nel comportamento dell’imputato che si era impossessato del danaro esistente in cassa proprio quando la società era in decozione.

In effetti era accaduto che in cassa erano pervenuti oltre Euro settantacinquemila non più rinvenuti.

Di fronte ad un incontestabile accertamento il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le uscite fossero compatibili con gli scopi sociali, cosa che, come hanno accertato i giudici del merito, non è avvenuta.

Secondo giurisprudenza costante di legittimità ciò integra il delitto di bancarotta per distrazione contestato.

Con il ricorso, e per la prima volta, il P. ha sostenuto di avere utilizzato quel danaro per limitare i danni, ovvero per pagare obbligazioni.

Trattasi di una deduzione di merito non apprezzabile in sede di legittimità e, comunque, apodittica e smentita dal fatto che i giudici di merito hanno esaminato la documentazione offerta dall’imputato ed hanno escluso che essa potesse giustificare l’ammanco indicato, al quale deve essere aggiunto il versamento effettuato dalla madre dell’imputato, debitrice della società, direttamente nelle mani del figlio.

Il motivo concernente la bancarotta documentale semplice è pressochè incomprensibile perchè il ricorrente ammette che vi sia stato un colposo atteggiamento del ricorrente, ma poi richiede l’annullamento della sentenza sul punto.

In effetti che le scritture ed i libri non fossero tenuti in modo regolare è circostanza pacifica e non messa in discussione, che il dovere di tenere tali documenti in modo regolare ricade per legge sull’amministratore è fuori discussione e che il reato di cui alla L. Fall., art. 217 sia punibile anche a titolo di colpa è cosa costantemente affermata dalla giurisprudenza.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

La inammissibilità del ricorso non consente, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, di apprezzare il decorso del termine prescrizionale con riferimento al reato di cui alla L. Fall., art. 217.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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