Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-02-2011, n. 745 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza n. 23760/07 la Corte di Cassazione, annullando provvedimento della Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’avv. Antonio M., della somma complessiva di Euro 1.500 (oltre a spese generali ed accessorie), a seguito di giudizio di merito per equa riparazione del danno non patrimoniale, a causa dell’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritto dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.

La sentenza esecutiva veniva notificata all’amministrazione; seguiva atto di diffida e messa in mora notificato dal M. ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta, col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola, limitatamente al pagamento della somma di Euro 550,92 a saldo differenziale del credito riconosciuto dalla sentenza. Il ricorrente ha altresì richiesto l’attribuzione a se stesso, in qualità di procuratore, delle spese e degli onorari del giudizio di esecuzione, delle quali si è dichiarato antistatario.

2- Alla camera di consiglio del 16 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3- Sussistendo tutti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, il Collegio non può che rilevarne la fondatezza nel merito, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme richieste e riconosciute dalla pronuncia in epigrafe specificata.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione stessa il pagamento della somma richiesta a saldo, entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus", fissandone sin da ora il compenso per l’eventuale attività e da porsi a carico dell’amministrazione condannata.

4- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata e liquidate, come richiesto, in favore del ricorrente in qualità di procuratore di se stesso.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

1- ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante corresponsione alla parte ricorrente della somma richiesta, entro sessanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato, fissandone il compenso, per l’eventuale attività, in Euro duemila, da porsi a carico dell’amministrazione ordinataria;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente (in qualità di procuratore) delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 500, oltre agli accessori ed al compenso per l’eventuale attività commissariale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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