Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 08-02-2011, n. 4575 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.L. ricorre contro la sentenza della Corte di Torino che, in parziale riforma della condanna a m. 7 di reclusione inflittagli dal Tribunale di Cuneo il 5.12.06, per lesioni aggravate (a), minaccia grave (d), danneggiamento aggravato (e) ed ulteriore minaccia grave ai danni di M.A. (f), reati commessi l'(OMISSIS), esclusa l’aggravante del delitto sub a), ha rideterminato la pena con generiche in Euro 300 complessivi di multa.

In motivazione la Corte di merito, incontroverse le prove reali,, ha riesaminato le testimonianze che confermano quella dell’offeso, circa il capo a) di S.L. e L.M.A., d) C. V., P.A. e S.L., e) ed f) C. M., che non avendo visto la condotta di danneggiamento, ha fornito elementi (tempo, luogo, mezzo ed atteggiamento) per l’attribuzione a C. il reato.

Il ricorso denuncia: vizio di motivazione, con riferimento a tutti i reati e inosservanza dell’art. 530 cpv. c.p.p. e art. 522 c.p.p., comma 1. 2 – Il ricorso è inammissibile, perchè 1) è generica la contestazione di inosservanza dell’art. 192 c.p.p., laddove la testimonianza dell’offeso risulta all’evidenza valutata dai Giudici dei due gradi di merito nel contesto nel quale è riscontrata già da prove materiale; 2) è non consentita (merito) la ripetuta prospettazione di proscioglimento per dubbio (530 c.p.p., comma 3) circa l’esimente di legittima difesa, perchè anche C. avrebbe riportato lesioni, senza rilevare che i Giudici hanno escluso la necessità di difesa da pericolo attuale, su scorta delle testimonianze dimostrano aggressore il ricorrente; 3) è del pari non consentita la ripetuta richiesta di alternativa valutazione del "gesto" di cui al capo d), inteso da entrambi i Giudici di merito minaccioso, proprio escludendo rilievo alle sostenute divergenze descrittive dei testi, il cui apprezzamento è inscindibile dal fatto ( art. 194 c.p.p., u.c.); è inoltre manifestamente infondato il riferimento all’art. 522 c.p.p., perchè la questione comunque non investirebbe il rapporto tra contestazione e sentenza, bensì l’attribuzione di significato diverso al gesto, per sè incontroverso; 4) è generica la contestazione di condanna per danneggiamento, volta inoltre come quella sub 2 all’applicazione dell’art. 530 cpv. c.p.p., posta dal ricorrente senza prendere minimamente in considerazione le acquisizioni ed il perchè ritenuto della loro decisività ai sensi dell’art. 192 c.p.p.; 5) è manifestamente infondata l’esclusione della minaccia sub f), per assenza di percezione dell’offeso data la incontroversa destinazione a lui della stessa minaccia tramite Cu., come spiegano le sentenze.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 500 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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