Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-02-2011, n. 741 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Appello, diretto avverso la sentenza declaratoria del difetto di giurisdizione del goidice amministrativo sulla revoca di un contributo assegnato nell’ambito di un patto territoriale, è fondato.

Come esattamente denunciato dall’appellante, il patto territoriale si colloca a pieno titolo nel quadro della c.d. azione amministrativa per accordi, e si caratterizza, in particolare, come uno strumento di programmazione negoziata, con la conseguenza che la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241.

In conseguenza rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990 e s.m.i., le controversie relative ai finanziamenti concessi nell’ambito di un patto territoriale ex art. 2, commi 203 ss. della l. n. 662/1996 (cfr. Cassazione civile, sez. un., 23 marzo 2009, n. 6960; 1990, Cassazione civile, sez. un., 08 luglio 2008, n. 18630).

In conseguenza, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e, per l’effetto, deve essere pronunciato l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al competente Tribunale Amministrativo per il prosieguo.

Le spese sono rinviate al definitivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

– 1. accoglie il ricorso come in epigrafe proposto,e in conseguenza, annulla la decisione impugnata con rinvio al competente Tribunale Amministrativo per il prosieguo.

– 2. La pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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