Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-02-2011, n. 742 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella specie la manifesta infondatezza dell’appello consente di decidere direttamente nel merito la controversia con sentenza in forma semplificata.

Considerato che la sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale del Lazio appare corretta, in quanto il ricorso è evidentemente tardivo rispetto ad una specifica norma (art. 245, comma 2 quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dall’art. 8 del decreto legislativo n. 53 del 2010) che indicava espressamente un termine abbreviato (30 giorni) per la notificazione del ricorso della specie, cosa che non è avvenuta, essendo la notifica tardiva.

Né è possibile, come correttamente argomentato dal primo giudice, concedere l’errore scusabile, sia per la chiarezza della norma, sia per il fatto che la stessa aveva già avuto applicazione e non si appalesava assolutamente come nuova.

Anche la mancata indicazione del termine decadenziale del ricorso in calce al provvedimento impugnato, non è rilevante nella specie, sia perché la perspicuità della disposizione deponeva per la sicura individuazione del termine per la proposizione del ricorso, e sia per il fatto che la società ricorrente in primo grado ha facilmente e correttamente individuato il giudice titolare della giurisdizione.

L’appello va, pertanto, rigettato, mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, sussistendo all’uopo giusti motivi complessivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

rigetta l’appello;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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