Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 08-02-2011, n. 4604 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 12 ottobre 2010, ha dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, essendo stati ripristinati gli arresti domiciliari, l’impugnazione proposta nell’interesse di S. V. nei confronti dell’ordinanza del 6 luglio 2010 del GIP del Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata l’istanza di perenzione della misura custodiale, ai sensi degli artt. 302 e 294 c.p.p., per non essere stato consentito alla difesa l’accesso agli atti depositati con l’ordinanza di aggravamento ex art. 299 c.p.p., comma 4. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico sostanziale motivo, ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), una mancanza di motivazione nonchè una violazione di legge circa la dichiarata sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Giova premettere, in diritto, come per ritenersi ammissibile, un gravame debba tendere in concreto all’eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell’impugnante, non essendo prevista nell’ordinamento processuale, la possibilità di proporre un’impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica, mirando all’esattezza giuridica della decisione, che di per sè non è sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l’interesse normativamente stabilito che sottende l’impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.

L’interesse, richiesto dall’art. 568 c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere, cioè, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Già a partire dalla citata decisione delle Sezioni Unite 12 ottobre 1993 n. 23, fino da ultimo a Sez. 1, 21 settembre 2010 n. 37764, si era, poi, affermato da questa Corte come costituisse decisione idonea a fondare il diritto dell’indagato alla riparazione per ingiusta detenzione, ex art. 314 c.p.p., anche quella relativa alla intervenuta caducazione di una misura di custodia cautelare, comprensiva, altresì, degli arresti domiciliari.

Ecco, quindi, che l’impugnata ordinanza ha commesso, da un lato, un evidente errore di diritto nel dichiarare l’inammissibilità della proposta impugnazione, con la quale l’imputato aveva contestato il rigetto del GIP dell’istanza di perenzione della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi degli artt. 294 e 302 c.p.p. con particolare riferimento alla pretesa nullità dell’interrogatorio di garanzia per violazione dei diritti della difesa.

D’altra parte, il contenuto dell’impugnata ordinanza presta il fianco all’ulteriore vizio dell’omessa motivazione, essendosi limitata a enunciare la ritenuta inammissibilità dell’appello per carenza d’interesse, sulla base del mero avvenuto ripristino della misura degli arresti domiciliari, senza null’altro aggiungere sul punto del perchè dovesse ritenersi non più esistente il dedotto interesse all’impugnazione e pur in presenza di un indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato di segno opposto.

3. Appare, in conclusione, conforme a giustizia annullare l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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