T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 02-02-2011, n. 641 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe il Sig.C.S. ha impugnato il provvedimento emesso dal Comune di Boscoreale n.1950/07, con cui gli veniva ordinato di rimuovere le opere abusive realizzate alla via Brancaccio n.36.

Tale ordinanza veniva emanata sulla base del processo verbale elevato dalla Polizia Municipale in data 3.11.2006 n.26/569, che constatava la realizzazione, in mancanza di idoneo titolo abilitativo, di un capannone di circa 100 mq. completo di pavimentazione e impianto elettrico.

Il ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, essendo egli non il committente delle opere- come contestato dall’amministrazione- bensì unicamente il coniuge della proprietaria Sig.ra R.C., alla quale tuttavia la medesima ordinanza non veniva notificata.

Deduceva inoltre il vizio di erroneità dei presupposti, in quanto il manufatto sorge su area non sottoposta a vincoli, con conseguente possibilità di ottenere la sanatoria ai sensi dell’art.13 della legge n.47/85.

Nella pubblica udienza del 2.12.2010, uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Dagli atti di causa, infatti, risulta pacifica la circostanza della realizzazione di un manufatto abusivo, in mancanza di idoneo titolo abilitativo, in zona qualificata come zona EAgricola. Pertanto, legittimamente l’amministrazione ne ha ordinato la demolizione: a fronte dell’accertamento di tale presupposto, la sanzione demolitoria costituisce infatti atto vincolato, senza che possa assumere alcun rilievo la possibilità di sanare l’abuso in astratto (comunque da verificare in concreto). Oltretutto, nel caso in esame non risulta presentata alcuna istanza di accertamento in conformità ex art.13 legge n.47/85.

Deve ritenersi infondata, altresì, la censura con cui il ricorrente afferma di non avere alcun potere di adempiere all’ordine di demolizione del manufatto, né alcuna responsabilità riguardo alla realizzazione del manufatto abusivo, non essendo il committente delle opere ma unicamente il coniuge della proprietaria del manufatto, Sig.ra R.C..

Ed in effetti, dal contratto di compravendita agli atti risulta che il suolo su cui il manufatto è stato realizzato è di proprietà esclusiva della Sig.ra C..

Tuttavia, ad avviso del Collegio la circostanza che il ricorrente sia l’effettivo committente delle opere di cui trattasi non risulta adeguatamente smentita dalle censure dedotte oltre che dagli atti di causa, considerato tra l’altro che il Sig.C. è coniuge della proprietaria del suolo, avente la materiale disponibilità del bene (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 26 settembre 2007, n. 2205).

In materia edilizia, in particolare, ai fini della configurabilità della responsabilità ai sensi dell’art.29 DPR n.380/01, può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del "cui prodest"), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell’opera abusiva e proprietario, dell’eventuale presenza in loco di quest’ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all’esecuzione delle opere da parte del proprietario (Cassazione penale, sez. III, 08 ottobre 2004, n. 216).

In ogni caso, in via subordinata, a voler considerare il Sig.C. del tutto estraneo alla presente vicenda, dovrebbe concludersi per l’inammissibilità del presente ricorso per carenza di interesse, in quanto in tale ipotesi l’ordinanza impugnata non potrebbe esplicare alcun effetto nella sfera giuridica del predetto.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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