Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 5871 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Termini Imerese, con atto del 15 giugno 1996, conveniva davanti al Tribunale di quella città la s.p.a. Galva, per opporsi al decreto ingiuntivo emesso su istanza della suddetta società, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 206.130.900 oltre interessi e spese, a fronte di fatture emesse nel 1993 per un intervento di riparazione di un tratto di condotta fognaria sottomarina.

Con lo stesso atto conveniva nel medesimo giudizio P.M. e l’armatore V.F..

Narrava che la S.p.A. suddetta era stata aggiudicataria dei lavori in questione appaltati da esso comune. Nel mese di maggio del 1993 era stato accertato che un mezzo navale in transito, e precisamente la motonave (OMISSIS), dell’armatore V.F., al comando di P.M., aveva, tranciandola, danneggiato un tratto di condotta. Il direttore dei lavori pertanto ordinava alla Galva il recuperò del tratto di condotta danneggiato e la riparazione, anche a seguito di apposita perizia redatta il 9 luglio 93. Le opere venivano ultimate il 19 gennaio del 1994.

Il Comune opponente sosteneva anzitutto di non essere obbligato al pagamento della somma ingiunta perchè all’epoca dei fatti l’opera commessa in appalto non era stata ancora consegnata. Pertanto, essendo essa ancora nella disponibilità dell’azienda appaltatrice, quest’ultima doveva farsi carico degli effetti del danno eventualmente cagionato da terzi. Riteneva in definitiva che nella vicenda dovesse essere applicato il principio di cui all’art. 1673 c.c., pur dettato in tema di appalto privato, in forza del quale, quando per causa non imputabile ad alcuna delle parti perisca l’opera oggetto dell’appalto, oppure essa si sìa deteriorata prima di essere accettata dai committente, il perimento o il deterioramento sono a carico dell’appaltatore. Subordinatamente l’amministrazione comunale rilevava che la Galva non aveva chiesto l’esecuzione della prestazione oggetto della procedura monitoria e che, comunque, la responsabilità dei danni cagionati alla condotta sottomarina era da attribuirsi al comandante della nave ed all’armatore della stessa, giacchè il natante aveva transitato in violazione delle norme dettate dall’ufficio circondariale marittimo.

Resistevano ad ogni pretesa nei loro confronti il P. ed il V..

Il Tribunale rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando il Comune alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Galva s.p.a.. Condannava altresì P. M. e V.F. in solido al risarcimento del danno in favore del comune suddetto, oltre alle spese di giudizio.

Proponevano appello P.M. e V.F..

Proponeva appello incidentale il Comune di Termini Imerese.

Resisteva, la S.p.A. Galva. Quest’ultima, per quel che rileva in questa sede, deduceva di non avere inserito alcuna riserva relativa ai lavori conseguiti all’avvenuto danneggiamento della condotta perchè tra le parti vi era stato accordo sulla effettuazione dei medesimi e perchè il costo delle riparazioni non era mai stato contestato dal Comune.

La Corte d’appello di Palermo accoglieva l’appello incidentale formulato dal Comune e per l’effetto, premesso che oggetto fondamentale del contendere era la sussistenza o meno dell’obbligo dell’ente locale di corrispondere alla Galva quanto da essa preteso, e che l’evento dannoso di cui si tratta era stato correttamente individuato quale causa di forza maggiore dal primo giudice, tuttavia la decisione di quest’ultimo non poteva essere condivisa giacchè in alcun modo la S.p.A. Galva aveva effettuato le dovute riserve nella contabilità dei lavori ovvero aveva comunque fornito nelle sue informative all’ente appaltante notizie capaci di consentire una corretta valutazione della insorgenza della situazione dannosa.

La Galva S.p.A. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte di Palermo con atto articolato su due motivi. Resistono con controricorso V.F. e P.M..

Resiste con controricorso anche il Comune di Termini Imerese, proponendo ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. l.a. Con il primo motivo dei suo ricorso la società Galva lamenta La violazione e la falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 342, allegato F, nonchè del R.D. n. 350 del 1895, art. 54. Lamenta altresì la motivazione omessa su un punto decisivo della causa.

Sostiene che la mancata iscrizione della riserva relativa ai lavori conseguenti alla riparazione della condotta fognaria dipese dalla pacificità dell’affidamento dei medesimi da parte del Comune. In sostanza, secondo il ricorrente, l’errore della Corte d’appello sarebbe consistito nel non aver rilevato l’incompatibilità tra la fattispecie di cui all’art. 342 appena citato, ed il meccanismo delle riserve. Infatti, ogni qual volta i lavori urgenti dovuti a causa di forza maggiore devono essere pagati dall’amministrazione committente, cade l’obbligo dell’impresa appaltatrice di iscrivere riserva, così come la legge stabilisce.

1.c. La censura è infondata. La sentenza impugnata sul punto ha accertato in fatto, con motivazione del tutto adeguata, (foglio otto) che in una prima fase la Galva si limitò a dare notizia dell’evento dannoso, chiedendo che si procedesse ad un accertamento per stabilire l’entità del danno ed invocando la causa di forza maggiore.

Con raccomandata in data 11 maggio 1993 quindi, la stessa trasmise all’amministrazione comunale ed al direttore dei lavori che ne aveva fatto espressa richiesta, la denuncia dell’accaduto, già inviata alla competente capitaneria diporto.

La sentenza peraltro nota, a foglio 10, che contrariamente a quanto afferma la S.p.A. Galva sui lavori di cui si tratta, ovvero quanto al relativo compenso, vi era contestazione con il Comune. Tant’è che l’amministrazione comunale era rimasta sempre silente di fronte alle richieste formulate dal direttore dei lavori circa le disposizioni da dare in merito all’evento dannoso. Ed al permanere dell’atteggiamento negativo da parte del Comune il direttore; dei lavori, di sua esclusiva iniziativa, con nota del 5 agosto 93, e rilevando ancora l’inerzia dell’ente locale, invitava l’impresa di seguire l’intervento di riparazione del tratto di condotta con l’avvertenza espressa che detto intervento doveva essere eseguito a carico completo dell’impresa stessa.

In definitiva nella ricostruzione dei giudice del merito tra le parti del contratto vi era contestazione, tant’è che, appunto, il direttore dei lavori dovette prendere atto che l’intervento riparatorio da parte della impresa, per quanto lo riguardava,non era stato accollato dal Comune.

Più che mai dunque, la riserva si palesava, nell’esplicite e coerente itinerario logico del giudice di merito, necessaria a superare una situazione di evidente disaccordo.

1.d. Osserva il Collegio che la corte di merito, muovendo da presupposti giuridici conformi alla più stabile giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo i quali, anzitutto, l’istituto della riserva è posto a garanzia della pubblica amministrazione appaltante, la quale deve essere messa nelle condizioni di esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l’esistenza o meno di una propria obbligazione, ha rilevato che l’obbligo in questione non subisce deroga nel caso in cui la pretesa fatta valere si riferisca ai lavori a loro volta dovuti ad eventi non previsti. Pertanto, in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall’appaltatore che non sono stati previamente autorizzati e per i quali pertanto egli non ha diritto ad aumento di prezzo, possono dare luogo a compenso alla condizione anzitutto che essi formino oggetto di tempestiva riserva, ovvero che siano stati riconosciuti come tali dall’amministrazione committente.

La doglianza è infondata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta un ulteriore errore commesso dal giudice di secondo grado il quale non si sarebbe accorto dell’impossibilità per la impresa appaltatrice di effettuare le riserve in contabilità lavori, giacchè l’evento dannoso si verifica successivamente alla chiusura formale della medesima.

2.a. Osserva il collegio che in tutto il giudizio di merito si è dibattuto circa la sussistenza, o meno, dell’onere di formulazione di riserva da parte dell’appaltatore, e quindi della sua eventuale decadenza per mancata formulazione. Mai si è discusso dell’eventuale sussistenza di una situazione di impossibilità di formulazione. La questione pertanto, in quanto avanzata per la prima volta in corte di cassazione, è inammissibile.

3. Il ricorso della spa Galva deve essere rigettato. Conseguentemente deve essere dichiarata assorbita la trattazione del ricorso incidentale del comune di Termini Imerese, espressamente condizionato all’accoglimento di quello principale.

Il ricorrente principale deve essere condannato al pagamento di spese di giudizio di cassazione nei confronti di tutte le parti resistenti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Respinge il ricorso principale e dichiara assorbita la trattazione del ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi nonchè alle spese generali ed accessori come per legge in favore del Comune di Termini Imerese ed altrettanto in favore di V. F. e P.M. in solido.

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