T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 02-02-2011, n. 160 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente è stato escluso dal procedimento selettivo "in quanto la dichiarazione non risulta corredata da fotocopia del documento di riconoscimento da allegare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e come, peraltro, espressamente previsto dal bando di gara";

Visto l’art. 7 del disciplinare di concorso, a mente del quale "si procederà all’esclusione del concorrente per una delle seguenti ragioni: se mancano le dichiarazioni di cui all’art. 9 del presente disciplinare";

Visto l’art. 9 del medesimo disciplinare, laddove prevede che la busta "A", "documentazione amministrativa", "dovrà contenere dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante i dati anagrafici ecc.", aggiungendo che "i concorrenti dovranno produrre le dichiarazioni ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; le stesse saranno, pertanto, prodotte in forma non autenticata ed in carta semplice, sottoscritte dal professionista nonché corredate da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità";

Evidenziato che, nella previsione di cui all’art. 9 del disciplinare di concorso, il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso contemplate non è scindibile dalle forme mediante le quali le stesse avrebbero dovuto essere rese, concorrendo entrambi gli elementi – quello contenutistico e quello formale – ad integrare la fattispecie delle "dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000";

Rilevato che la suesposta conclusione trova conforto nell’orientamento giurisprudenziale dominante, ribadito con l’ordinanza cautelare del giudice di appello n. 3959 del 18.7.2008, relativa al presente giudizio, secondo il quale "per l’art. 38 del d.p.r 22 dicembre 2000 n. 445 le istanze e le dichiarazioni (sostitutive di atto di notorietà o della documentazione da allegare alle istanze di cui ai successivi artt. 46 e 47) da presentare alla pubblica amministrazione sono valide se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per pacifico indirizzo giurisprudenziale, la mancata allegazione, alla dichiarazione sostitutiva od all’istanza, della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge" (Consiglio di Stato, Sez.V, 12 giugno 2009, n. 3690);

Rilevato quindi che l’art. 7 del disciplinare di concorso, nel descrivere la fattispecie giustificativa del provvedimento di esclusione come "mancanza delle dichiarazioni di cui all’art. 9", non può che fare riferimento, oltre alla mancanza materiale delle medesime dichiarazioni, a quelle eventualmente rese senza osservare le prescrizioni formali di cui al d.P.R. n. 445/2000;

Evidenziato pertanto che l’impugnato provvedimento di esclusione fa corretta applicazione della disciplina di gara e delle pertinenti disposizioni normative;

Ritenuta l’irrilevanza, al fine di impedire la determinazione di esclusione (ovvero sancire l’illegittimità di quella impugnata), della produzione tardiva del suddetto documento, operata in corso di gara dal ricorrente, atteso che "la regolarizzazione documentale può essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali, o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest’ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l’integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e, in definitiva, in una violazione della par condicio" (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6687);

Ritenuto quindi che il ricorso debba essere respinto siccome infondato, ed il ricorrente condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalle parti resistenti, nella misura di Euro 1.000 per ciascuna;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 452/2008:

– respinge il ricorso;

– condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalle parti resistenti, nella misura di Euro 1.000 per ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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