T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 184 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato il 30.10.1991, depositato il 13 novembre 1991, il nominato in epigrafe impugna l’ordinanza sindacale n. 193 del 18 luglio 1991 recante acquisizione al patrimonio del Comune di una pensilina antistante il fabbricato, unitamente all’area di sedime, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Non risulta costituito in giudizio il Comune di Capaccio.

3.- Con ordinanza cautelare n. 1257 del 21 novembre 1991 risulta accolta l’istanza di tutela cautelare.

4.- All’udienza del 11 novembre 2010, il Collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- Per un principio ormai consolidato in giurisprudenza, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo, ex art. 38 l. 28 febbraio 1985 n. 47, di astenersi fino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni attività repressiva o sanzionatoria, che potrebbe vanificare a priori l’interesse al rilascio del titolo abilitativo, con la conseguenza che prima la Pubblica Amministrazione deve pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’opera e, solo dopo una valutazione negativa, deve sanzionare l’abuso commesso (ex, multis Tar Lazio Roma n. 8655 del 2006; Cons. St. Sez. IV 17 marzo 1998 n. 298).

1.a- Nella specie, parte ricorrente ha versato in atti copia della domanda di condono edilizio presentata in data 28 agosto 1986, prot. n. 15605, relativa all’immobile abusivo in località "ponte di ferro", i cui grafici lasciano intravedere una pensilina antistante il fabbricato, verosimilmente coincidente con quella oggetto dell’impugnato provvedimento.

Siffatta documentazione rende fondata la doglianza attorea, articolata con l’unico motivo di gravame ed autorizza l’accoglimento del ricorso, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che risulta, pertanto, onerata a procedere in conformità all’enunciato principio giurisprudenziale.

2.- Sussistono giusti motivi per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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