T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 02-02-2011, n. 77 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 7.12.2007, tempestivamente depositato, il sig. S.Z. ha impugnato il provvedimento 23.5.2007, n. 9207, con cui il Responsabile del Servizio del Comune di Sperlonga gli ha respinto l’istanza di condono edilizio dal medesimo avanzata, sul rilievo che: "le opere oggetto di condono edilizio ricadono: a) in zona di tutela paesaggistica L/a; b) in zona con destinazione d’uso C1b Edilizia popolare"

Avverso detto provvedimento comunale è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di idonea attività istruttoria in ordine alla domanda di condono edilizio.

Il Comune di Sperlonga non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 16.12.2010, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto il ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità del diniego di condono edilizio in questa sede impugnato sia con riferimento al difetto di motivazione, non risultando "per quale ragione e per quale aspetto le norme urbanistiche sarebbero state violate", sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettivi riscontri e come tale viziata per falsa rappresentazione della realtà.

Il ricorso è infondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela di interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici, la legge 326/03 ammette la possibilità di condono solo per gli intereventi di minore importanza, rectius: rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo(vedi Cass. Sez. III 12.1.2007).

Nel caso di specie siamo di fronte ad intervento di rilevanza notevole che comunque non rientra nelle tipologie di cui innanzi.

Va aggiunto che in esito al vaglio di costituzionalità del comma 26 lettera a) dell’art. 32 della legge 368/03 (vale a dire possibilità di ottenere la sanatoria nelle aree sottoposte a vincolo solo per gli per gli interventi edilizi di minore importanza), la Corte Costituzionale, con Ordinanza del 4.5.2009 n. 150/09, ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 6431/07) già formatasi sulla norma in questione.

Assorbiti altri profili di censura, va peraltro rilevato che l’opera realizzata contrasta con lo strumento urbanistico generale, che non ne consente l’attuazione.

La suesposta conclusione è poi confermata dalla circostanza, puntualmente richiamata nella parte motiva del diniego impugnato, che – nel caso di specie – si è anche in presenza di "carenza del lotto minimo".

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese non essendosi costituito in giudizio il comune intimato.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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