Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 08-02-2011, n. 4564

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – A.A. ricorre contro sentenza del Tribunale di Rieti che, confermandone la condanna da parte del Giudice di pace ad Euro 400 di multa, ha accolto la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa delle P.C. L.G. e L., eredi dell’offeso L.F., fissandone la misura in Euro 400.

Il ricorso, espressamente limitato agli effetti civili, denuncia violazione di legge, perchè il Giudice di prime cure aveva rimesso la liquidazione al giudice civile e le P.C. non avevano proposto appello, chiedendo sospensione dell’esecuzione civile.

2 – Il ricorso è inammissibilità e fondato.

All’evidenza, una volta che il capo della sentenza del Giudice di Pace, concernente la rimessione al Giudice civile non era stato impugnato, neanche in via incidentale, dalle controparti dell’imputata, il Tribunale non poteva rimuoverlo se non a misura della riforma conseguente all’appello da lei proposto, pur ritenendo di determinare la somma in misura rispondente a giustizia, secondo metro riconoscibile.

Difatti non è possibile al Giudice di appello presumere l’interesse di una parte speculare a quello dell’altra, viepiù che in materia nulla elude la transazione extraprocessuale, men che riformare la sentenza oltre quanto devoluto dall’atto d’impugnazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione del danno, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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