Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-03-2011, n. 5855 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, basato su un unico articolato motivo, la sentenza della CTR del Lazio n. 53 del 9.5.2006, con la quale veniva rigettato l’appello della medesima contro quella della commissione tributaria provinciale, che a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo della Luxor Servizi Multimediali srl., la quale aveva impugnato due avvisi di accertamento, uno per Irpeg ed Irap, e l’altro di rettifica per Iva, inerenti all’anno 1993, entrambi relativi alla indetraibilità di costi per operazioni inesistenti. Il giudice del gravame osservava che la verifica eseguita nei confronti di terzi non poteva avere riflessi negativi in danno dell’appellata, atteso che gli elementi indicati dalla contribuente, anche attraverso la regolarità delle scritture contabili, non erano stati superati da alcuna prova da parte dell’agenzia; la Luxor non si è costituita.
Motivi della decisione

La ricorrente deduce violazione o/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 oltre che omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5 del codice di rito, in quanto il giudice di appello non considerava che gli atti impositivi contenevano tutti gli elementi su cui la pretesa fiscale si basava, posto che vi era richiamato il pvc. della polizia tributaria circa la verifica svolta nei riguardi della contribuente, peraltro conosciuto dalla stessa, ed essi esplicitavano le ragioni in virtù delle quali erano considerati inattendibili i dati indicati nelle scritture contabili, la cui apparente regolarità non escludeva l’adozione del metodo induttivo di accertamento, sulla scorta anche dei pretesi fornitori e fruitori dei servizi, risultati società e ditte, non più operanti o non rintracciabili, e comunque rappresentate anche da soggetti o irreperibili, o esercenti attività del tutto diverse, ovvero che non sapevano nemmeno dell’esistenza di qualcuna di esse, di cui venivano indicati come rappresentanti.

La CTR rilevava che l’adozione di tale metodologia di accertamento non poteva avere luogo nella specie, giacche l’a. f. si era riportata acriticamente alle risultanze del pvc. della Guardia di finanza nonostante che le scritture contabili della società incisa fossero tenute con regolarità. L’assunto non è esatto, invero di fronte agli elementi forniti con gli atti impositivi dall’ufficio, per di più basati su verifica svolta nei riguardi della stessa Luxor, ed ai riscontri costituiti dalla iniziale inoperatività, o cessazione di attività ovvero irreperibilità di società e ditte fornitrici di beni e servizi a favore della contribuente, come pure dei soggetti che figuravano come rappresentanti o titolari, e che erano risultati talvolta estranei a quelle impreso, allora scattava automaticamente la prova presuntiva a carico della Luxor Servizi, che perciò risultava onerata del relativo carico probatorio in ordine al suo assunto difensivo circa la sussistenza dei costi e la effettiva esecuzione delle operazioni contestate, senza che perciò fosse l’agenzia a dover fornire quella della pretesa azionata. Peraltro il giudico di appello non considerava che l’accertamento induttivo si basava sui riscontri della polizia tributaria, a prescindere dal fatto che tale maggior reddito non risultasse dalle scritture contabili, facendo le stesse prova contro l’imprenditore, ma non a suo favore ( art. 2709 cod. civ., con l’eccezione stabilita dal successivo art. 2710), ed essendo, quindi, contestabili con qualunque mezzo di prova, non necessariamente documentale, posto che tali elementi possono essere desunti da qualsiasi fonte d’informazione, come pure dalle indagini svolte nei confronti di terzi (Cfr. anche Casa. Sentenze n. 3573 del 16/02/2010, n. 16845 del 2008). Invero nel processo tributario, gli elementi indiziari, come le dichiarazioni dei terzi – nella specie, acquisite dalla Guardia di finanza nel corso di un’ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato alla società contribuente, anche mediante indagini c.d. incrociate – concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova. Se poi rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni semplici ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9402 del 20/04/2007, n. 4472 del 2003). Del resto e noto che in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) sulla base dei controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica – qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacita contributiva non dichiarata, come pure in caso di poste indeducibili per operazioni ritenute inesistenti, come nella specie – è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta e di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (V. puro Cass. Sentenze n. 951 del 16/01/2009, n. 24532 del 2007).

Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *