T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 02-02-2011, n. 70 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Con atto ritualmente introdotto la ricorrente, dopo aver rappresentato l’esistenza del proprio diritto a percepire il 40 % della pensione di reversibilità spettante al defunto coniuge dal quale aveva divorziato, espone di aver avanzato all’I.N.P.S. di Latina istanza per conseguire "… l’estratto degli importi della pensione n. 05360593 dal 1994 ad oggi", allo scopo di verificarne l’esatto importo correlato alla quota parte di propria spettanza. Impugna quindi il silenzio – rifiuto formatosi ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla predetta istanza ed agisce quindi per la declaratoria del diritto di accesso, con riconoscimento della facoltà di estrazione di copia degli atti e dei connessi documenti.

2 Con atto depositato in data 16 dicembre 2010, si è costituito l’I.N.P.S. di Latina.

3 Nel corso della camera di consiglio del 16 dicembre 2010, il ricorso è stato chiamato ed è stato introdotto per la decisione.

4 In via preliminare occorre verificare quanto dedotto dal resistente il quale, dopo aver rappresentato l’avvenuto accertamento di un errore nella quantificazione dell’importo dovuto alla ricorrente ed aver indicato quello effettivo che sarà corrisposto dal 1° gennaio 2011, ha opposto la cessazione della materia del contendere.

4.1 L’argomento va disatteso. Ed, infatti, appare agevole replicare sul punto che, quanto rappresentato inerisce alla consistenza della prestazione dovuta ed interessa, quindi, una posizione giuridica soggettiva diversa da quella qui attivata e cioè, il diritto di accedere, secondo le previste facoltà, agli atti che fin dal 1994 hanno concorso alla determinazione dell’importo della pensione di reversibilità. Tale diversa connotazione e consistenza delle citate situazioni giuridiche soggettive, esclude la sussistenza dell’integrale soddisfazione del diritto di accesso in tale sede attivato dalla ricorrente che ha, anche, adeguatamente dimostrato la propria legittimazione nonché rappresentato il richiesto interesse.

5 Il ricorso va pertanto accolto, dal che deriva l’annullamento del silenzio – rifiuto ed il contestuale accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, con facoltà di estrarne copia, agli atti indicati nell’istanza richiamata. Ai sensi dell’articolo 116, comma 4, del codice del processo amministrativo si dispone poi che, l’esibizione della documentazione dovrà esser consentita dal resistente nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

6 Le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– annulla l’impugnato silenzio – rifiuto;

– dichiara il diritto della ricorrente ad accedere agli atti, secondo i termini di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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