T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 02-02-2011, n. 69 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 28 ottobre 2009 e depositato il successivo 4 novembre, la prof.ssa A.R., premesso:

– di avere conseguito – tra le altre – l’abilitazione per la classe di concorso A050 e AD02;

– di avere accumulato 24 punti per avere prestato servizio nel biennio 2007/2009;

– di avere frequentato nello stesso periodo (2007/2009) un corso di specializzazione per l’insegnamento secondario, conseguendo al termine l’abilitazione per la classe di concorso A051;

– di avere presentato, per il biennio 2009/2011, domanda di aggiornamento del proprio punteggio per le classi di concorso A050 e AD02, nonché, a fronte della nuova abilitazione conseguita per la classe A051, di avere chiesto l’inserimento per la prima volta nella graduatoria ad esaurimento per la suddetta classe di concorso;

ha impugnato gli atti in epigrafe elencati, nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, per le classi di concorso A050 e AD02 non ha attribuito il punteggio di 24 punti per l’insegnamento prestato nel biennio 2007/2009, perchè, come comunicato con la nota del 27.8.2009, "il punteggio relativo al servizio prestato nel corso degli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009 non è stato assegnato, in quanto gli stessi periodi risultano coincidenti col periodo di durata legale del biennio abilitante SSIS (punto B.3.c della Tabella di valutazione dei titoli annessi al D.M. n. 42 dell’8.4.09) seguito del quale la S.V. è stata inserita nella graduatoria per le classi A051".

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione del D.M. 42/09; Violazione e falsa applicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 27 del 15.3.2007 e integrata con D.M. 25.9.2007 n. 78; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Erroneità nei presupposti di fatto e di diritto.

L’Amministrazione, avendo gestito sia la domanda di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per le classi di concorso A050 e AD02, sia la domanda di nuovo inserimento per la classe di concorso A051, avrebbe dovuto chiedere alla ricorrente, su quale classe di concorso ottenere la valutazione del servizio per il biennio 2007/2009.

II segue) A nulla può rilevare la circostanza che la docente nella domanda di nuovo inserimento nella graduatoria per la classe di concorso A051, alla voce D1 di pag. 4, abbia barrato la voce corso SSIS e COBAASLID con 30 punti, in quanto la stessa non avrebbe potuto fare altrimenti.

III segue) La normativa richiamata non esclude che, in presenza di un servizio di insegnamento effettivamente prestato su un’altra classe di concorso, durante la durata legale del biennio SSIS il docente possa chiedere che tale servizio venga valutato sulla classe di concorso sulla quale è stato effettivamente prestato, rinunciando all’attribuzione del bonus di 24 punti per la nuova abilitazione.

IV segue) La normativa richiamata non esclude che il docente possa rinunciare alla valutazione del bonus e ottenere, invece, la valutazione del servizio di insegnamento effettivamente prestato su un’altra classe di concorso.

V segue) La normativa richiamata non depone nel senso della non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata del corso legale del biennio SSIS, bensì prevede la non duplicazione di punteggio, per cui la ricorrente ha la facoltà di scegliere la graduatoria sulla quale ottenere la valutazione dei 24 punti, equivalenti a un biennio di insegnamento.

3) In data 2 dicembre 2009, si è costituito in giudizio il MIUR, Ufficio Scolastico Provinciale di Latina.

4) Con sentenza n. 1331 del 18.12.2009, la Sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

5) Con decisione n. 1898/2010, il Consiglio di Stato ha, invece, ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante e rinviato la controversia al TAR del Lazio sede di Latina.

6) Con memoria notificata a mezzo servizio postale l’8 luglio 2010 (ricevuta nei giorni 10 e 12 luglio) e depositata il giorno 9, la ricorrente ha riassunto la causa.

7) Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010, la causa è stata riservata per la decisione.

8) Il ricorso è infondato.

9) La ricorrente ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per il biennio 2009/2011, chiedendo l’aggiornamento del proprio punteggio per le classi di concorso A050 e AD02, nonché, a fronte della nuova abilitazione conseguita per la classe A051, l’inserimento per la prima volta nella graduatoria ad esaurimento per la suddetta classe di concorso.

10) La fattispecie in cui un insegnante, in concomitanza alla prestazione del servizio effettivo di insegnamento in una o più classi, frequenti un corso per conseguire l’abilitazione a una ulteriore classe è espressamente prevista e disciplinata dall’Amministrazione anche sotto il profilo dell’attribuzione dei relativi punteggi.

In particolare, nella Tabella valutazione titoli allegata al D.M. n. 42 dell’8.4.2009 è stabilito che "non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario… qualora utilizzati come titolo di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto".

Ciò si spiega perché a seguito del corso di durata biennale, al partecipante sono attribuiti 30 punti, di cui 24 in base all’equiparazione del biennio di corso al biennio di servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione (cfr. punto A.4 Tabella cit.).

In pratica, per evitare una duplicazione nell’attribuzione del punteggio, è stabilito che i 24 punti per il servizio di insegnamento, essendo attribuiti per la partecipazione al corso biennale non possono essere attribuiti anche al servizio effettivo prestato nel medesimo periodo.

E" una norma di stretta interpretazione, che non può dare luogo da parte dell’Amministrazione ad applicazioni diverse rispetto a quanto in essa espressamente stabilito, anche per l’esigenza di rispettare trasparenza e parità di trattamento nella gestione della graduatoria.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, quindi, l’Amministrazione non era tenuta a chiedere su quale classe di concorso ottenere la valutazione del servizio di insegnamento per il biennio 2007/2009.

11) Tale scelta, peraltro, è stata implicitamente effettuata dalla ricorrente, che avendo presentando domanda di inserimento nella graduatoria anche per la classe A051 ha destinato il punteggio di 24 punti per il servizio prestato su quest’ultima.

12) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

13) Attesa la manifesta infondatezza del ricorso, il Collegio, visto l’art. 49 del D.L.vo 104/2010, ritiene di non dovere disporre l’integrazione del contraddittorio.

14) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 904/09 lo rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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