T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 02-02-2011, n. 68

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 5 novembre 2001 e depositato il successivo giorno 27, il Consorzio Marina di Terracina – premesso di avere presentato in data 27.3.2001 istanza per la concessione in godimento dello scalo d’alaggio con annessa area circostante, in Terracina, sponda destra del Porto Canale, già in uso al Servizio Escavazione Porti – ha impugnato il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 9 ottobre 2001 su iniziativa della Capitaneria di Porto di Gaeta, in cui è rappresentato che "Dalle risultanze di quanto sopra le Amministrazioni intervenute risultano a maggioranza favorevoli al rilascio di un provvedimento temporaneo (fino al 31.12.2002) che consenta alla soc. C.N.R. (che aveva a sua volta presentato domanda di concessione in data 14.11.2000 n.d.e.) di utilizzare lo scalo lo scalo d’alaggio e l’area pertinente".

2) A sostegno del gravame la ricorrente deduce in un unico articolato motivo, censure di eccesso di potere violazione di legge.

Sostiene che il deliberato della conferenza di servizi – con cui si stabilisce di rilasciare un provvedimento temporaneo (fino al 31.12.2002) alla controinteressata Cantieri Rizzardi – è viziato sotto molteplici profili, essendo stata elusa la finalità e lo scopo della conferenza di servizi, perpetrata una palese violazione delle procedure stabilite per l’esame delle istanze delle ricorrenti ed eluso il disposto dell’art. 37 cod. nav..

3) Con atto depositato il 4 dicembre 2001, si è costituita in giudizio la Snc Cantieri Rizzardi eccependo l’inammissibilità del ricorso siccome proposto avverso una atto endoprocedimentale e spiegando ricorso incidentale avverso la ritenuta ammissibilità della domanda di concessione proposta dalla ricorrente.

4) In data 5 dicembre, si è costituito in giudizio il Comune di Terracina lamentando l’illegittimità del descritto verbale della conferenza di servizi nella parte in cui ritiene non ammissibile la domanda di concessione presentata dallo stesso Comune.

5) Con atto depositato il 7 dicembre 2001 dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti in giudizio Il Ministero dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Gaeta, il Ministero dei LL.PP. il Ministero delle Finanze e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, i quali, con successiva memoria, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso.

6) Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010, la causa è stata riservata per la decisione.

7) In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, siccome proposto avverso un atto di natura endoprocedimentale privo di efficacia lesiva.

8) Osserva, in particolare, che la conferenza di servizi in argomento è riconducibile alla tipologia c.d. "istruttoria", finalizzata al preliminare esame delle domande presentate e all’acquisizione dei pareri dei soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.

9) Il verbale impugnato non contiene alcuna statuizione di tipo provvedimentale ma si limita a registrare i pareri favorevoli delle amministrazioni intervenute al rilascio, da parte della Capitaneria di Porto, di un provvedimento temporaneo (fino al 31.12.2002) che consenta alla soc. C.N.R. (che aveva a sua volta presentato domanda di concessione in data 14.11.2000 n.d.r.) di utilizzare lo scalo lo scalo d’alaggio e l’area pertinente.

10) Peraltro, non si tratta di pareri vincolanti, posto che la Capitaneria di Porto rimaneva libera nell’esercizio della propria potestà discrezionale di rilasciare o meno detta concessione temporanea.

11) Tanto è confermato dal fatto che nelle more del giudizio (nove anni) nessuna concessione provvisoria è stata rilasciata a favore della società cantieri Rizzardi.

12) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1299/01, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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