Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 08-02-2011, n. 4560 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione contro la sentenza del Giudice di Pace di Codigoro, che ha assolto B.D. ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p., da lesioni ai danni di P. M., perchè il fatto non sussiste.

2 – Il ricorso è fondato. Come rileva il P.G. ricorrente, la legge non prevede alcun riscontro per le dichiarazioni dell’offesa quale teste, sia o non costituita parte civile.

Ciò significa che, proprio la necessità di una approfondita valutazione di attendibilità della sua testimonianza, non consente di escluderne apoditticamente la sufficienza. Se la narrazione dell’offeso che è teste, risulta attendibile, la legge fa carico a chi è accusato di eccepire il racconto del teste.

La motivazione nella specie è apodittica, nell’affermare non raggiunta la prova di sussistenza del fatto, perchè le dichiarazioni della persona offesa, da sole non raggiungono la piena affidabilità.

Non le esamina, anzitutto alla luce della causa materiale del fatto, il cui evento è dettagliatamente imputato quale "escoriazioni al 3^ dito mano sx, al collo ed in ragione sacrale, con prognosi di gg. 3".

Orbene il come significa il perchè. Ed il perchè conduce al chi, cioè all’autore del fatto nelle circostanze di tempo e luogo riscontrate ed indicate dalla persona offesa, già per quanto ha riferito immediatamente.

Peraltro aggiunge che il teste V. "ha riferito di aver ricevuto P.M. in casa che chiedeva aiuto". Ma non valuta che, seppure non ha assistito, nè visto B., l’implicazione potrebbe offrire riscontro, per tempo e luogo alle dichiarazioni della P. come a quelle dell’imputato, che non raffronta minimamente a quelle dell’offesa.

E’ pertanto necessario rivalutare le acquisizioni ed offrire senso compiuto al convincimento in qualsiasi senso.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Codigoro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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