Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 08-02-2011, n. 4559 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata P.A. veniva condannata alla pena di Euro 900 di multa, nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato continuato di ingiurie, lesioni personali e minaccia commesso in danno di D.M.T. e D.M.S. in (OMISSIS).

Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimento in favore dell’imputata della circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Con la sentenza impugnata le attenuanti generiche venivano riconosciute in considerazione dell’incensuratezza dell’imputata.

Il ricorrente rileva che l’art. 62 bis c.p., nella nuova formulazione introdotta per effetto della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, comma 1, lett. F, prevede che l’assenza di precedenti condanne non possa essere da sola posta a fondamento della ravvisabilità dell’attenuante in esame.

La normativa richiamata dal ricorrente entrava in vigore in epoca successiva a quella di commissione del fatto contestato alla P.; e, avendo natura chiaramente sostanziale (Sez. 1, n.23014 del 19.5.2009, imp. Nwankwo, Rv.244121), non può essere applicata al caso in esame.

Tuttavia, anche sotto il vigore della precedente formulazione dell’art. 62 bis c.p., la mancanza di precedenti penali costituiva dato inidoneo a sostenere da solo la riconoscibilità delle attenuanti in parola, essendo necessaria a questi fini una valutazione di tutti gli altri elementi desumibili dall’art. 133 c.p. (Sez. 4, n.31440 del 25.6.2008, imp. Olavarrla Cruz, Rv.241898).

Una siffatta valutazione veniva del tutto omessa nella sentenza impugnata, la quale presenta pertanto una carenza motivazione in violazione del dettato normativo specifico, che giustifica l’accoglimento del ricorso.

La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Teramo per un nuovo esame del punto relativo alla riconoscibilità delle attenuanti generiche, condotto secondo il criterio sopra indicato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche, con rinvio al Giudice di Pace di Teramo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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