Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 08-02-2011, n. 4555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore Generale presso la Corte di Bologna ricorre per violazione di legge contro sentenza del Giudice di Pace, che dichiara n.d.p. per remissione tacita di querela contro M.O., perchè la persona offesa querelante, N.M., citata con avviso delle implicazioni potenziali della sua mancata comparizione, non compariva.

2 – Il ricorso è fondato.

Nel rito del Giudice di pace si distingue l’ipotesi in cui il processo sia promosso dall’offeso con ricorso immediato ex D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21 e 28, da quella in cui si procede come d’ordinario ai sensi dell’art. 20. Nel primo caso la mancata comparizione dell’offeso implica dichiarazione d’improcedibilità, nel secondo si è talora ritenuto di potersi far luogo al rilievo di remissione tacita ai sensi dell’art. 152 c.p..

Dopo segnalazione di contrasto (1065/01), è divenuto prevalente l’indirizzo che la mancata comparizione dell’offeso non significa remissione tacita (cfr. Cass 5, n. 15093/04, CED rv. 228761; n. 12861/05, rv. 231688, n. 6771/06, rv. 234000).

Il contrasto è stato definitivamente risolto da S.U. n. 46088, del 30.10.08, P.M./ Viele, che ha affermato il seguente principio: "Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2".

L’obiezione formulata dal Giudice di pace che le S.U. non si sono pronunciate in relazione all’art. 111 Cost. che prevede il c.d. giusto processo, volendo con ciò fare implicito riferimento alla sua eventuale inutile durata, è frutto di travisamento.

La normativa vigente non esclude affatto che il giudice possa rilevare la causa di non punibilità in qualsiasi stato e grado, ma solo se risulti inconfutabile il mutamento di volontà della persona offesa che abbia proposto querela.

Diversamente l’effetto può essere diametralmente opposto, implicando una ripetizione dello stesso processo, per impugnazione della parte pubblica, come nella specie.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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