T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 949

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

t. 60 c.p.a;
Svolgimento del processo

che la L. Onlus, con sede in Roma, assume d’esser un sodalizio rivolto, tra l’altro, a promuovere la tutela degli animali e rende nota un’istanza in data 21 settembre 2010 (prot. n. QL 66548), rivolta dalla S.L. s.p.a., corrente in Formello (RM) al Comune di Roma;

Rilevato che, come riferisce detta Associazione, l’istanza de qua era intesa ad ottenere un parere autorizzativo del Comune per far esibire un esemplare di aquila di mare testabianca (Haliaeetus leucocephalus, nata in cattività, proveniente dal Portogallo e denominata Olympia) prima di una manifestazione sportiva da tenersi l’indomani, presso lo stadio Olimpico in Roma;

Rilevato inoltre che detta Associazione fa presente come il Comune avesse espresso, giusta quanto scritto nella nota comunale prot. n. 66706 del 22 settembre 2010, alcune perplessità in ordine alla citata richiesta, con riguardo all’art. 20, c. 1 del regolamento comunale sulla tutela degli animali, il quale prevede la necessità sia di un’istanza almeno trenta giorni prima dell’evento ove esibire l’animale, sia della presenza in loco del medico veterinario;

Rilevato altresì che detta Associazione dichiara l’avvenuta emanazione, da parte del Comune stesso ed in pari data, della diversa nota prot. n. 66872 del 22 settembre 2010, con cui il X Dip.to Tutela Ambientale ha favorevolmente disposto in ordine all’"…utilizzo di un esemplare di aquila di mare dalla testa bianca prima di ogni partita in casa della S.L. presso lo stadio olimpico di Roma…", secondo "… le modalità comunicate nella nota di richiesta…" (prot. n. QL 66587 del 21 settembre 2010);

Rilevato quindi che, avverso tal nota, insorge detta Associazione innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto: A) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 16, 20 e 48 del reg. com. tutela degli animali, il travisamento e l’incompetenza dell’Autorità emanante; B) – la violazione dell’art. 544ter o dell’art. 727 c.p., la carenza d’istruttoria ed il divieto d’integrazione postuma della motivazione;
Motivi della decisione

che si può prescindere da ogni considerazione sull’ammissibilità del ricorso in epigrafe, in quanto esso è manifestamente infondato e va rigettato in toto, per le ragioni qui di seguito indicate;

Considerato anzitutto, come consta in atti e non è revocato in dubbio dalle parti resistenti, che in data 21 settembre 2010 la Società controinteressata ha proposto due istanze in ordine all’esibizione dell’aquila per la stagione 2010/11, la prima prodotta dal Team manager della Società stessa ed inerente all’utilizzazione del volatile per un volo da tenersi l’indomani in occasione d’una manifestazione sportiva e la seconda, inoltrata dal Presidente della S.L. s.p.a. a’sensi dell’art. 16, c. 6 del regolamento comunale per la tutela degli animali e recante una succinta ma precisa descrizione delle modalità d’impiego dell’animale, relativa a quest’ultimo "… prima di ogni partita in casa della S.L. presso lo Stadio Olimpico di Roma…";

Considerato al riguardo che, sulla prima istanza (prot. n. QL 66548), la P.A. intimata, richiamando l’art. 20, c. 1 del regolamento, s’è espressa in senso negativo (e non meramente soprassessorio, come afferma la controinteressata, pur se non se ne duole), non avendo detta Società né rispettato il termine (non decadenziale, bensì) dilatorio d’almeno trenta giorni prima dell’evento sportivo d’impiego dell’animale, né indicato "… il nominativo del medico veterinario responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione…";

Considerato invece che, circa la seconda istanza (prot. n. QL 66587), del pari giustamente il Comune intimato l’ha valutata nel merito e l’ha positivamente vistata, autorizzando l’impiego di detto volatile nel rispetto delle garanzie per la salute ed il benessere di questo, come indicate nelle relative modalità d’uso e di controllo colà esposte, tra cui l’obbligo di presenza del "… veterinarioin tutte le fasi di utilizzo dell’animale…";

Considerato sul punto che quest’ultima istanza, ancorché malamente si riferisca all’art. 16, c. 6 del regolamento -che l’atto impugnato non cita e che piuttosto concerne "… l’utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità…" e per il quale occorre sia la previa comunicazione, sia la fissazione, da parte del competente Ufficio, di volta in volta delle modalità d’impiego, non per ciò solo non rientra nella fattispecie di cui al successivo art. 20, c. 1, possedendo tutti i requisiti ed osservando le prescrizioni colà indicate, posto che, nella richiesta della controinteressata, si chiede l’autorizzazione per il coinvolgimento del volatile in questione nell’occasione d’una o più manifestazioni pubbliche, nella specie di carattere sportivo non ippico;

Considerato di conseguenza che, per un verso, non è condivisibile nella specie il richiamo attoreo all’art. 16, c. 1 del regolamento, sia per l’esplicita inapplicabilità del divieto de quo (c. 1, II per.) al di fuori delle fattispecie espressamente stabilite da tale norma interdittiva, sia perché, per le manifestazioni pubbliche di cui al successivo art. 20, c. 1, siffatto divieto è escluso dal regime autorizzativo posto da quest’ultimo;

Considerato, per altro verso, che non sussiste, anche per l’irriducibile differenza tra i relativi contenuti, alcuna contraddittorietà tra l’atto qui impugnato (d’assenso all’uso dell’aquila) ed il precedente diniego, quest’ultimo disposto per ragioni non già di merito (ossia, per l’ammissibilità e le modalità d’uso dell’animale), bensì di difetto dei requisiti prescritti dal ripetuto art. 20, c. 1 e, quindi, di per sé non preclusive d’un diverso avviso della P.A. a fronte d’altra e ben più circostanziata richiesta della S.L. s.p.a.;

Considerato inoltre che neppure ha pregio la denunciata incompetenza dell’Autorità emanante, in quanto l’atto impugnato, il quale sicuramente promana dalla competente U.O. Benessere Animali, è stato assunto, per il dirigente titolare dell’ufficio dirigenziale di base ed a causa della di lui assenza, come consta in atti da altro funzionario, di concerto con il capo del X Dipartimento Tutela ambientale (ossia della struttura presso cui detta U.O. è incardinata) e con l’Assessore del ramo, di talché tal provvedimento è e resta imputabile all’ufficio stesso;

Considerato altresì che il regime autorizzativo ex art. 20, c. 1 non è precluso dai divieti indicato nel precedente art. 8, commi 9 e 22 del regolamento, pure invocati dall’Associazione ricorrente, in quanto, da un lato, il sistema di tali divieti non è assoluto per quanto attiene all’utilizzo degli animali, pure appartenenti a specie protette, in eventi aperti al pubblico, ma va letto in coerenza con gli atti d’assenso, ciascuno per il proprio ambito, stabiliti dai successivi artt. 16 e 20 ed in virtù dei quali è appunto consentito l’esibizione pubblica di animali, negli ovvi limiti della ragionevolezza e del rispetto della salute, del benessere e della dignità di essi in quanto esseri viventi;

Considerato in particolare che non ha gran senso invocare il divieto di cui all’art. 8, c. 9 del citato regolamento, in quanto la norma concerne non già l’esibizione dell’animale, ma l’addestramento di questo, che nondimeno è avvenuto ben prima dell’emanazione dell’atto impugnato ed al di fuori del limite spaziale d’efficacia del regolamento stesso;

Considerato che non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riguardo all’art. 8, c. 22, giacché, fermo l’obbligo del detentore dell’animale esotico o selvatico in cattività (tra cui, è ovvio, pure il falconiere dell’aquila Olympia) di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi in cui la relativa specie si trovi in natura, la norma riguarda la diversa vicenda del normale e diuturno utilizzo del volatile, mentre l’uso pubblico, qual è quello per cui è causa, è consentito nei limiti delle prescrizioni poste dall’autorizzazione e con la costante presenza del veterinario (non previsto invece nel c. 22) che, in ogni singola manifestazione, ben può valutare di volta in volta se ed in qual misura l’esibizione possa esser effettuata, se del caso sconsigliandola;

Considerato del pari che non si configura nella specie la violazione dell’art. 48, c. 4 del regolamento comunale, posto che la norma attiene al "rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili…", a differenza di ciò in cui consiste l’attività autorizzata, ossia l’esibizione di un’aquila, la quale, alla fine, non resta nell’ambiente ma ritorna al suo falconiere;

Considerato altresì che, in disparte l’inammissibilità della diretta deduzione in questa sede di illeciti penali -la cui cognizione, ove essi sussistano, spetta in via esclusiva all’AGO, non convince, né in linea di principio, né tampoco con riguardo all’attività autorizzata, la doglianza attorea circa l’insopportabilità per l’aquila dell’addestramento ad essa impartito, segnatamente ai fini della sua esibizione in uno stadio;

Considerato infatti, per quanto concerne il processo educativo dell’aquila da parte del suo falconiere -con cui, ad avviso della ricorrente, s’induce nell’animale una devianza dal suo comportamento tipico fin da una fase precoce dello sviluppo, che tale tesi non tien conto né del valore storico e culturale, nel mondo contemporaneo, della falconeria in sé, né del fatto che il comportamento di un’aquila allevata in cattività, come nella specie, differisce dallo stress psicofisico che subirebbe coeteris paribus un esemplare selvatico, nella misura in cui la prima è sempre in intimo contatto con il suo falconiere e con questi interagisce in un rapporto con ogni evidenza fiduciario;

Considerato in particolare che il comportamento dell’animale, ancorché indotto attraverso pratiche addestrative ad hoc, si basa essenzialmente sull’affinamento delle sue capacità di volo e non (o non solo) venatorie, nel senso che esso è premiato dal falconiere ogni qual volta ritorni dopo aver ben svolto l’esercizio richiestogli, senza la necessità della forzosa cattura d’una preda, sì da slegare la relazione con l’uomo dal cibo e tendendo così a trasformare il lavoro in gioco;

Considerato ancora che siffatto addestramento è affinato dal falconiere facendo volare l’aquila pure all’interno d’uno stadio vuoto, affinché l’animale vi si possa abituare e familiarizzare con il relativo spazio in rapporto fiduciario con l’uomo, sì da ridurre la fatica in un ambiente all’inizio per esso alquanto anomalo, fermo restando che un volatile intimorito o stressato, per quanto allevato in cattività, tende a rispondere ad uno stress insopportabile allontanandosi in volo dal luogo che reputi a lui ostile;

Considerato pure che la costante presenza del medico veterinario, che già segue l’animale nella sua fase d’addestramento in situ, al momento della manifestazione, in cui l’aquila s’esibisce, costituisce seria garanzia, d’altronde normativamente prevista, della verifica circa l’effettivo stato di benessere di questa e della di lei capacità d’affrontare in concreto (e con il minor sforzo psicofisico possibile) ogni singolo volo programmato;

Considerato d’altra parte che, stante il rapporto fiduciario e non costrittivo tra l’aquila Olympia ed il suo falconiere, laddove l’animale abbia subito alcuni (nella specie, due) episodi sfavorevoli, questi ultimi, come non implicano l’assoggettamento dell’animale all’inutile e forzosa ripetizione del mancato esercizio -ché l’esibizione appare all’animale come un gioco, non necessariamente dannoso per la sua salute, neppure possono leggersi, in assenza di indizi seri al riguardo, solo come gravi criticità o malesseri, tali perciò da escludere sempre e comunque l’attività di volo

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), respinge il ricorso n. 10680/2010 RG in epigrafe.

Condanna l’Associazione ricorrente al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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