T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 948 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto all’annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria del corso concorso per il passaggio tra le aree B1, B2, B3 all’area C1 dell’Agenzia delle entrate, nonché dell’accordo sindacale 1° agosto 2003 che ha ammesso al corso anche i dipendenti B3 non utilmente collocati nella graduatoria di merito; e comunque posposti al ricorrente.

Avverso gli atti impugnati sono state dedotte censure di violazione di legge, di errata valutazione di sentenza della Corte costituzionale nella materia di causa e di eccesso di potere per vari profili nonché di inesatta attribuzione del punteggio per titoli di servizio al ricorrente C.D..

Le censure di ordine generale sono fondate, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione e del giudice amministrativo di appello.

In pendenza di un bando di concorso che prevedeva determinati requisiti di ammissione l’Amministrazione, in base all’accordo sindacale 1° agosto 2003, ammetteva al corso soggetti che rivestivano posizioni non utili in graduatoria. L’accordo sindacale sopravvenuto al bando sarebbe stato giustificato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 16 maggio 2002 n. 194) che aveva sancito l’illegittimità di procedure di progressione interne laddove queste prevedessero l’avanzamento dei vincitori per più di una posizione (c.d. doppio salto).

La questione è stata oggetto di decisioni anche di altri Tribunali che hanno adottato sentenze in forma semplificata di annullamento delle graduatorie formate ritenendole illegittime.

Il Collegio condivide il suddetto orientamento

In primo luogo non vale la prospettazione più volte avanzata dall’Amministrazione, secondo cui

nessun interesse potrebbero vantare i ricorrenti posto che comunque dovrebbe essere osservato il dictum della Corte Costituzionale, disponendo l’annullamento del bando.

La tesi non convince.

Fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela l’amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e conseguentemente i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole nello stesso enunciate qualora la loro violazione pregiudichi le proprie aspettative di progressione in carriera.

Nel merito il ricorso è quindi fondato.

Il bando costituisce la lex specialis di gara che l’amministrazione si vincola ad osservare anche nel caso che lo stesso sia illegittimo.

Invero anche nel caso di illegittimità del bando di gara ove lo stesso non sia stato impugnato l’amministrazione non può esimersi dal darvi applicazione (cfr. C. S. IV, 14 maggio 2007 n. 2423 e più di recente 2010 n. 1609).

Peraltro è ormai convincimento consolidato che non può essere ravvisata una progressione per saltum nel passaggio alla area C, posizione economica C1, da parte delle tre posizioni dell’area B, trattandosi di strutturazioni meramente retributive nell’ambito della stessa area B.

Con altro motivo il ricorrente denuncia errata valutazione del suo stato di servizio, per mancata attribuzione di punteggio al servizio pre ruolo svolto.

Per respingere il motivo è già sufficiente il rilievo che il riconoscimento di quel servizio, per come emerge dalla documentazione di causa, è intervenuto solo dopo la scadenza dei termini di bando e non è stato quindi dichiarato nella domanda di partecipazione.

A ciò si deve aggiungere che i provvedimenti richiamati attengono a riscatto e ricongiungimento di anzianità ai soli fini del trattamento di quiescenza e non dell’anzianità di servizio nei profili dell’area B, come richiesto dal bando di concorso.

Quanto all’ulteriore censura, a mezzo della quale si denuncia (in forma invero dubitativa) un’errata trascrizione del punteggio riportato alle prove orali /(27 e non 26 punti) va detto che la stessa risulta introdotta senza alcun principio di prova ed è anzi smentita dai documenti prodotti dall’Amministrazione.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto in parte, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei sensi sopra descritti.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti di causa..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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