T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 947 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha partecipato al concorso per il rilascio di n. 300 licenze per il servizio taxi di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1391 del 4 agosto 2005.

Tra i requisiti prescritti dal bando di concorso per gli aspiranti vi è, ai sensi del richiamato art. 9, terzo comma della legge n. 21 del 1992, il "non aver mai trasferito licenze taxi o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente".

Con nota in data 9 maggio 2007 il Comune di Roma ha inoltrato al ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria provvisoria, comunicazione di avvio del procedimento di esclusione per avere trasferito la licenza in precedenza posseduta..

Quindi con atto dirigenziale n. 2120 del 9 luglio 2007 il Comune di Roma ha determinato di procedere all’esclusione del ricorrente dalla graduatoria in ragione di quanto già rilevato in sede di comunicazione di avvio del procedimento

Avverso la detta esclusione è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 21 del 1992 e dell’art. 8 della legge regionale n. 58 del 1993, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto più profili.

In sostanza il ricorrente lamenta l’erroneità della interpretazione resa dal Comune di Roma delle norme di riferimento, non contestando in fatto di aver trasferito una licenza per servizio taxi, ma ritenendo che tale evento non sia escludente, essendosi verificato a distanza di oltre cinque anni

dalla data di presentazione della domanda per l’attuale selezione, in quanto il tempo che andava rispettato al fine di poter legittimamente partecipare al concorso era quello quinquennale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma preliminarmente eccependo l’irricevibilità del proposto ricorso, se ed in quanto diretto avverso il bando di concorso, comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ciò posto ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame di questioni in rito per essere il ricorso infondato, e dunque da respingere.

Occorre muovere dal quadro normativo di riferimento.

Dispone l’art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. La detta licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, quindi, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi. Il successivo art. 9, che più direttamente interessa, stabilisce che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Al terzo comma, il richiamato art. 9 dispone infine che "al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima". Le richiamate disposizioni, compresa quella da ultimo richiamata, sono nella sostanza riprodotte nell’art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1993 n. 58.

Ciò premesso, la lettura delle norme richiamate non può essere che quella legittimamente fornita dalla resistente Amministrazione: l’aver trasferito la licenza inibisce al soggetto già titolare della stessa l’attribuzione di una nuova licenza per concorso pubblico, senza limiti di tempo. Decorsi cinque anni, tuttavia, l’interessato può conseguire una nuova licenza, ma esclusivamente per (nuovo) trasferimento. Nel senso della netta distinzione tra le due ipotesi contemplate nel terzo comma dell’art. 9 depone innanzitutto il dato letterale, che appare inequivoco nel senso sopra esposto. Ma è la stessa ratio della disciplina in questione che conforta la tesi esposta. La preclusione all’attribuzione a mezzo di concorso di licenza in favore di coloro che hanno trasferito la licenza di cui erano già titolari mira con ogni evidenza ad evitare ipotizzabili fenomeni speculativi e distorsivi in un settore peraltro particolarmente delicato quale quello del trasporto pubblico. La licenza che si consegue a mezzo di concorso è, con ogni evidenza, licenza gratuita. E sia la norma che consente il trasferimento di licenza a condizione che chi la trasferisce ne sia già titolare da almeno cinque anni (art. 9, comma 1, lett,a) che quella che condiziona la possibilità di nuovi trasferimenti in favore di chi era già stato titolare di licenza ad un intervallo di cinque anni dal trasferimento della prima licenza (art. 9, comma 3) vanno lette quali espressioni della volontà del legislatore di disarticolare la stessa possibilità di un indebito "commercio" delle licenze. In questa logica significato precipuo assume, allora, la disposizione, che il bando richiama e di cui si è fatta applicazione nel caso di specie, secondo cui chi ha trasferito la propria licenza non può aspirare a conseguirne gratuitamente, a mezzo del concorso, un’altra, quale che sia il lasso di tempo trascorso dal trasferimento. Il legislatore vuole, in altri termini, che il concorso sia lo strumento per immettere in questo specifico settore di attività nuovi soggetti, atteso che come non può essere attribuita la licenza a chi ha in precedenza trasferito quello di cui era già titolare così, verrebbe da dire a maggior ragione, quella di origine concorsuale non può esser conferita a chi risulta in atto essere titolare di licenza.

Sulla scorta di quanto rilevato e considerato, deve dunque ritenersi legittimo l’operato del Comune di Roma e non fondate le censure dedotte avverso le sue determinazioni.

Il ricorso, quindi, va respinto.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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