Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-12-2010) 08-02-2011, n. 4600 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Ordinanza 20.2.2009 il Tribunale di Napoli ha rigettato, quale giudice dell’esecuzione, l’istanza di P.G. diretta alla revoca – ai sensi dell’art. 673 c.p.p. – di tre condanne inflitte al predetto quale autore del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, in tema di tutela dei diritti di autore.

La Corte di Cassazione, con sentenza 4.1.2009, ha annullato la decisione poichè assunta de plano, in ispregio al contraddittorio imposto dall’art. 666 c.p.p., comma 4 il Tribunale partenopeo, quale giudice del rinvio, ha nuovamente rigettato – con Ordinanza 17.2.2010 – l’istanza del P., assumendo la pronuncia nel rispetto delle regole processuali.

Avverso questa Ordinanza ricorre la difesa del P. dolendosi della violazione della legge penale e dell’illogicità manifesta della motivazione, reiterando la richiesta di revoca ex art. 673 c.p.p. (non considerata dalla decisione di questa Corte, essendo preliminarmente assorbita dal motivo in procedendo), poichè la fattispecie penale dell’art. 171 ter L. cit. deve essere disapplicata in forza della Sentenza, emessa a norma dell’art. 234 del Trattato CEE, dalla Corte di giustizia delle comunità Europee resa in data 8.11.2007: non risulta più illecita la commercializzazione di supporti contenenti opere dell’ingegno prive del marchio SIAE, non avendo senso escludere la finalità di commercializzazione nella detenzione per la vendita.

In data 5.11.2010 è stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente, a firma avv. Marasco.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Contrariamente all’opinione del difensore espressa nella memoria, ancor oggi va esclusa la rilevanza penale delle condotte descritte dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), relativamente alla detenzione di supporti contenenti opere tutelate dal diritto d’autore e privi del contrassegno SIAE, per effetto della sentenza 8 novembre 2007, in proc. "SCWIBBER", che ha dichiarato inopponibile al privato la regola tecnica stabilita dal legislatore italiano, mediante l’introduzione dell’obbligo di apporre, sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d’autore, il contrassegno Siae, in quanto quella regola non era stata notificata alla commissione.

Ma, tanto non esclude il permanere della penale responsabilità nel caso in cui si riscontri l’illecita riproduzione del supporto contenente le opere protette.

Infatti l’obbligo per il giudice di disapplicazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata mancanza di contrassegno SIAE, non già a quelli di verificata abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti.

Nel caso in esame, come rilevato dall’Ordinanza impugnata, si è accertata – appunto – illecita riproduzione del supporto contenente le opere dell’ingegno, oggetto di permanente protezione giacchè l’obbligo di apposizione del contrassegno presuppone l’autenticità del supporto detenuto (cfr. chiaramente in motivazione Cass., Sez. 3, 22 ottobre 2009, Sambee, Rv. 245273).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *