Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 09-02-2011, n. 4796 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el PG Dott. MONETTI Vito, annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello Salerno proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 1 dicembre 2009 con la quale il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di D.M.C. in ordine al reato di cui all’art. 483 c.p., avente ad oggetto la falsa attestazione resa a pubblico ufficiale di smarrimento di un assegno (denuncia presentata ai C.C. di Torchiara il 28.12.2004), disponendo il rinvio a giudizio per il concorrente reato di cui all’art. 368 c.p.. Il ricorrente denunciava l’erronea applicazione della causa estintiva della prescrizione al delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti il Gip ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della D.M. per estinzione del reato per prescrizione maturata nel quinquennio antecedente la richiesta di rinvio a giudizio depositata il 30 giugno 2009, in applicazione dei termini fissati dalla previgente disciplina, ritenuti più brevi e, quindi, più favorevoli di quelli introdotti dalla novella del 5.12.2005 n. 251.

Invece il termine applicabile nella specie – individuato in quello di anni cinque previsto dall’art. 157 c.p., comma 1, n. 4, nella vecchia formulazione – non era ancora perento al momento della pronuncia (e neppure alla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio), tenuto conto: 1) del tempus commissi delicti (28 dicembre 2004); 2) della tempestività della richiesta del P.M. (19/30 giugno 2009) rispetto alla scadenza del quinquennio (28 dicembre 2009); 3) della idoneità della stessa ad interrompere il corso della prescrizione, ex art. 160 c.p., comma 2; 4); dell’ulteriore periodo di prolungamento, da computarsi in ragione della metà del tempo ordinario, giusto il disposto dell’art. 160 c.p., u.c. nel testo antecedente la modifica.

Di conseguenza l’impugnata sentenza deve essere annullata relativamente alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 483 c.p., con rinvio ad altro GIP del Tribunale di Vallo della Lucania per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata relativamente alla declaratoria di non luogo a procedere con riguardo al reato di cui all’art. 483 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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