Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6118 Imposta di registro, Piccola proprietà contadina

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 7/11/2005, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che aveva accolto il ricorso di B.M.P. avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro per il recupero delle normali imposte e accessori in ordine ad un atto di compravendita con i benefici ex Lege n. 604 del 1954.

La CTR riteneva che la disposizione di cui al D.Lgs n. 228 del 1991, art. 11, comma 1, che riduceva da 10 a 5 anni il termine entro cui l’alienazione comportava la decadenza si applicava nel caso in esame in cui l’atto era stato registrato il 28/4/1987 e la successiva cessione in affitto avvenuta con scrittura privata registrata il 26/11/1993. La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. n. 3116/2006,n. 3118/2006).

Le relative spese possono giustamente compensarsi, essendosi la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Con unico, articolato motivo, la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, art. 11 e L. 6 giugno 1954, n. 604, art. 7, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Assume, in particolare, l’Agenzia che nel caso in ispecie sarebbe inapplicabile la nuova più favorevole disposizione in quanto il termine decennale sarebbe interamente decorso prima della entrata in vigore della nuova disposizione.

Il motivo è infondato.

La CTR, che ha ritenuto applicabile la nuova disposizione al caso in esame , ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla più recente e consistente giurisprudenza di questa Corte(Cass. 2811/2009, Cass. n. 4636/2008, contra n. 18230/2007) che ha osservato che "dal complessivo tenore delle disposizioni di cui all’art. 11 citato, e dalla stessa intitolazione del medesimo ("attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice") si evince unicamente un favore incondizionato per la riduzione del vincolo di cui alla legislazione precedente, senza alcun riferimento temporale. Da ciò discende la univoca conclusione che la riduzione del periodo di vincolo si applica a tutti gli atti di acquisto, anteriori alla entrata in vigore del decreto, in qualunque data stipulati, in ordine ai quali non sia intervenuto accertamento in forza della precedente normativa divenuto definitivo per acquiescenza dell’interessato od in forza di provvedimento giurisdizionale passato in giudicato".

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Possono giustamente compensarsi le spese essendosi la superiore giurisprudenza consolidata solo di recente.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Rigetta il ricorso dell’Agenzia e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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