Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6117 Accertamento Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia dep. il 15/06/2005, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso della medesima avverso l’avviso di accertamento per imposta di registro e invim in ordine ad un atto di compravendita reg. il 23/03/1991.

La CTR riteneva che il ricorso e l’appello erano generici avverso un accertamento adeguatamente motivato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore si costituivano al solo fine di partecipare alla discussione. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 52 e 51 e art. 2697 c.c. per avere ritenuto l’onere della prova a carico del contribuente e irrilevante la omessa produzione dell’atto di vendita su zona similare.

Questa Corte (Cass. n. 12327/2006) ha sempre premesso che ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, soddisfa l’obbligo formale di motivazione da detta norma previsto quando l’atto contenga l’enunciazione, anche soltanto astratta, degli elementi di cui al precedente articolo in base al quali è stato adottato, elementi che ben possono essere costituiti da specifiche caratteristiche degli immobili medesimi che valgano a renderti particolarmente appetibili sul mercato immobiliare.

Ha poi affermato (ed è quello che interessa nel caso in esame) che "fermo restando però che la legittimità formale dell’atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel merito, dipendente dall’assolvimento da parte dell’Amministrazione creditrice dell’onere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a fondamento dell’avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente" (Cassazione civile, sez. trib., 9 giugno 2005, n. 12162; Cassazione civile, sez. trib., 27 marzo 2003, n. 4632; Cassazione civile, sez. trib., 12 maggio 2003, n. 7231).

Orbene, quando la CTR, dopo talune affermazioni astratte in ordine all’onere della prova, afferma che" ad un accertamento sufficiente motivato ha fatto seguito un ricorso e il successivo appello in cui le ricorrenti si sono limitate a contrastare in maniera astratta e senza fornire la benchè minima prova del loro assunto" non fa corretto uso dei superiori principi onde la sentenza impugnata deve essere cassata con necessità di rinvio perchè il nuovo giudice riesamini la controversia alla luce dei superiori principi e provveda anche sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR della Puglia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *