Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6115 Agricoltura, Proprietà coltivatrice Agevolazioni Piccola proprietà contadina

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia Romagna dep. il 15/05/2006, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che aveva accolto il ricorso di M.U. avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro per il recupero delle normali imposte e accessori in ordine ad un atto di compravendita con i benefici di cui alla L. n. 604 del 1954.

La CTR riteneva che la donazione della nuda proprietà alla nipote e alla figlia dell’usufrutto con atto reg. il 29/11/98 di un fondo acquistato con atto registrato il 19712/1989 con i benefici di cui alla L. n. 590 del 1965, e cioè entro il decennio, non comportasse disposizione volontaria in quanto necessitata dallo stato di salute che aveva comportato anche il decesso del M., onde non comportava la decadenza dai benefici.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso tre motivi, illustrati con memoria, fondati sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale.

I contribuenti M.M. e Ma.Mo. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, in parte condizionato, con cui deducono che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello e invocano, in caso di accoglimento del ricorso, l’esame dei motivi assorbiti relativi alla violazione dell’iter procedimentale per omessa acquisizione dell’accertamento dell’Ispettorato provinciale agrario, nonchè al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, alla omessa indicazione del funzionario responsabile, alla mancanza di chiarezza nella determinazione degli interessi e si dolgono della compensazione delle spese. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Devono essere previamente riuniti il ricorso principale e quello incidentale perchè relativi alla medesima sentenza. Di poi deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. n. 3116/2006,n. 3118/2006).

Le relative spese possono giustamente compensarsi essendosi la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

E’ di preliminare esame anche il motivo di ricorso incidentale (non condizionato) con cui i contribuenti si dolgono di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per carenza di motivi specifici dell’appello per essersi l’Ufficio limitato nel gravame a indicare una norma di legge senza alcun riferimento "circa la indicazione degli errores in procedendo o in judicando"(così nel quesito).

La deduzione è priva di autosufficienza non trascrivendo il contribuente i termini dell’appello dell’Ufficio. E, altresì, di preliminare esame la censura dei contribuenti di violazione del D.Lgs n. 228 del 2001, art. 11, che aveva ridotto da dieci a cinque anni il termine entro il quale l’alienazione dell’immobile o le altre condotte previste dalla legge comportavano la decadenza dai benefici in esame.

La doglianza sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c., è inammissibile, nè può essere esaminata d’ufficio sotto il profilo dello ius novum (incontestatamente applicabile dalla Corte d Cassazione ove sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso) in quanto la legge invocata è anteriore al giudizio d’appello, onde la mancata deduzione della questione nella fase di merito ha comportato la formazione del giudicato sul punto.

Questa Corte in caso relativo alla medesima problematicà della riduzione del termine (Cass. n. 2006/10547) ha osservato che nel giudizio di legittimità, di regola, lo ius superveniens, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare applicazione solo quando la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perchè, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti (nel caso allora in esame, era stato ritenuto applicabile lo ius novum, poichè il ricorso è stato depositato nel corso dell’anno 2000 e il ricorrente, con memoria, invocava il sopraggiunto D.Lgs. n. 228 del 2001.

Nel caso in esame lo ius novum è invece anteriore addirittura alla proposizione dell’appello.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, l’Agenzia, in primo luogo, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 7, dovendosi intendere alienazioni necessitate solo quelle dipendenti da causa esterna oggettiva non imputabile al contribuente, tale non potendo ritenersi la naturale ingravescenza per l’età. Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1345 c.c. in quanto la CTR aveva ritenuto rilevante il motivo (l’aggravamento prevedibile per l’età delle condizioni di salute) contrariamente alla superiore norma che attribuisce rilevanza al motivo se illecito e comune ad entrambe le parti.

Col terzo motivo deduce vizio motivazionale della pronunzia.

I motivi per la stretta connessione logica e giuridica devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Questa Corte ritiene di dare seguito all’indirizzo segnato da Cass. n. 13219/01 che ha ritenuto che "la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1, come integrato dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 28, comma 1, là dove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà contadina nell’ipotesi di avvenuta alienazione del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; detta decadenza, pertanto, opera anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà sia stato compiuto da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell’alienante." Orbene, allorquando la CTR afferma che la malattia che colpì il contribuente incideva sulla volontarietà dell’atto e operava come impossibilità oggettiva della coltivazione del fondo, non fa buon uso dei superiori principi – tra l’altro con affermazioni apodittiche in ordine al fatto – onde la sentenza deve essere casata con rinvio alla CTR della Emilia Romagna che applicherà il superiore principio di diritto e esaminerà anche le questioni ritenute assorbite dalla CTR e che sono state riproposte (con la forma ultronea e non necessaria dell’appello incidentale, essendo i contribuenti vittoriosi in primo grado) dai M..

L’annullamento della sentenza impugnata con rinvio assorbe anche il motivo di ricorso incidentale relativo alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese.

Accoglie il ricorso principale dell’Agenzia, dichiara assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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