Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6108 Redditi di capitale Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A. impugnava avanti alla Commissione Tributaria di Pesaro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso della parte dell’IRPEF pagata in autotassazione per l’anno 1990 e relativa alla pensione corrispostagli dall’istituto lussemburghese contro la vecchiaia e l’invalidità.

L’adita Commissione provinciale accoglieva il ricorso del contribuente con decisione che veniva confermata dalla Commissione regionale di Ancona, adita a seguito di appello dell’A.F..

Per la cassazione della sentenza della CTR di Ancona propone ricorso fondato su unico motivo l’Agenzia delle entrate. Non svolge attività difensiva M.A..
Motivi della decisione

Preliminarmente il Presidente sostituisce se stesso al relatore nella redazione della sentenza.

Ciò premesso si osserva che il ricorso è fondato.

Invero in base all’art. 18, comma 2 della convenzione firmata in data 14.8.1982 n. 747 dall’Italia e dal Lussemburgo "le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato".

Tale norma come appare evidente persegue la finalità di impedire la doppia imposizione sicchè l’Italia proprio in esecuzione della convenzione firmata con il Lussemburgo ha inserito nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15, che stabilisce che se alla formazione del reddito concorrano redditi prodotti all’estero le tasse ivi pagate sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente, a condizione però che la detrazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le imposte estere sono state pagate. Nella specie risulta dall’impugnata sentenza che la procedura prevista dal richiamato art. 15 non è stata rispettata dal M. il quale successivamente alla dichiarazione dei redditi ha chiesto il rimborso dell’imposta pagata in Lussemburgo e poi nuovamente in Italia, non essendosi avvalso della procedura prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15.

Consegue che rettamente l’Agenzia delle Entrate competente ha rifiutato il rimborso posto che l’art. 15 detta, a pena di decadenza, una specifica procedura da seguire per ovviare alla doppia imposizione, non rispettata dalla M., circostanza che esclude qualsiasi ipotesi di violazione dell’art. 18 della richiamata convenzione italo-lussemburghese.

Il ricorso va pertanto accolto l’impugnata sentenza va cassata e poichè non residuano accertamenti in fatto da eseguire il ricorso introduttivo del presente giudizio può essere respinto ex art. 384 c.p.c..

Tenuto conto della materia del contendere e dei motivi della decisione si ritiene equo compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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