Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-10-2010) 09-02-2011, n. 4653 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 19.11.2009, dell’immobile sito in (OMISSIS) ricorre il P.M. lamentando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

1.1 In particolare il P.M. si duole che il Tribunale non abbia ritenuto valida, in tema di esigenze preventive, la motivazione data dal GIP che ben aveva posto in rilievo come la libera disponibilità del bene da parte degli indagati costituisce estremo e definitivo aggravamento delle conseguenze del delitto di usura già con l’intimazione di sfratto per morosità ed ancor più con la prospettiva di vendita dell’immobile a terzi, tutto ciò in considerazione del fatto che il bene non è stato acquistato lecitamente dal M. e che comunque il pagamento del canone da parte delle parti offese costituirebbe il pagamento di somme ed interessi usurari, tali da perpetuare gli effetti illeciti del reato.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Invero il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, come testualmente dispone l’art. 325 c.p.p..

2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, datata e ripetuta e condivisa da questo collegio, nella nozione di violazione di legge vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Rv. 221437, Rv. 239692 SS.UU., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio) 2.3 Il ricorrente si è limitato a prospettare vizi della motivazione non riconducibili ai predetti e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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