Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6105 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha ritenuto non applicabile la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 1997 in relazione ad un’area utilizzata dal C.O.E.S. – Centro Educazione e Occupazione Subnormali onlus nella Villa Doria Pamphili, in quanto detenuta dalla contribuente in forza di regolare contratto di affitto. Il giudice d’appello ha così ritenuto in forza del giudicato esterno sul punto, costituito da altra decisione, definitiva, relativa a diversa annualità della tassa.

La contribuente resiste con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale, il secondo dei quali condizionato all’accoglimento di quello dell’ente locale.
Motivi della decisione

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, devono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

In data 17 novembre 2010 la controricorrente e ricorrente incidentale, che già aveva presentato istanza di sospensione del giudizio in relazione alla definizione agevolata delle liti pendenti in materia di t.o.s.a.p. approvata dal Comune di Roma con la Delib.

26 marzo 2009, n. 31, ha depositato copia del provvedimento di discarico prot. 54932 emesso il 12 agosto 2010 dal Comune di Roma per l’intero importo di cui all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, ed ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ritiene sia sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale, e che i ricorsi vadano pertanto dichiarati inammissibili.

Si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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