Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-10-2010) 09-02-2011, n. 4630 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe,che in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha riconosciuto al P. le attenuanti generiche prevalenti, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa, propone ricorso la difesa dell’imputato lamentando, con il primo motivo la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ragione delle incongruenze che, a parere del ricorrente, emergerebbero dalla ricostruzione dei fatti espressi in sentenza, con il secondo motivo il vizio di motivazione per non aver riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione, non valutando la circostanza che l’imputato si era prodigato per riparare il danno, con l’offerta reale di euro 1000 per la parte offesa.
Motivi della decisione

2. Il ricorso, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Il ricorrente, infatti, attraverso la pretestuosa deduzione di un’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, e degli elementi considerati dai giudici del secondo grado rilevanti per l’applicazione in concreto della pena, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

2.2. Inoltre i motivi di ricorso sono inammissibili anche perchè si concretizzano nella mera pedissequa ripetizione di quelli già avanzati in appello e nessuna effettiva critica è stata mossa all’argomentare della sentenza.

2.3 Nella motivazione del provvedimento impugnato, invero, vengono chiarite, con argomenti privi di vizi logici, le ragioni per cui i giudici del merito hanno ritenuto che – nella fattispecie – P. si sia reso responsabile, con il L., del delitto di rapina. Affermano infatti i giudici che i due episodi, del tutto simili, di aggressione ai danni di due prostitute, "oggetto di una analoga condotta…….e cioè contatto e contrattazione da parte dei due, inizio del rapporto con il L. improvvisa apertura dello sportello da parte dell’altro, fuga della donna, che immediatamente denunciava ai CC l’episodio, segnalando anche la targa dell’autovettura con la quale i due si erano allontanati, il rintraccio pochi minuti dopo, da parte dei CC, dell’autovettura segnalata dalla N., a bordo della quale erano i due imputati ed il successivo intervento anche di un equipaggio della Polstato che era alla ricerca dell’autovettura segnalata dal B……la reiterazione in brevissimo arco temporale ,dopo l’episodio ai danni del B., della medesima condotta e con le medesime modalità esecutive ai danni di altra prostituta- condotta non portata a termine per la pronta fuga dall’auto e dal posto della N. rappresenta una non equivoca chiave di lettura delle effettive intenzioni dei due imputati e smentisce la tesi difensiva di un mero alterco, con vie di fatto tra il P. ed il B. per ragioni asseritamente diverse da quelle di sottrarre al prostituto (e verosimilmente alla prostituta) del danaro sfruttando l’occasione dell’approccio a scopo sessuale". Del pari ampia, esaustiva e logica è la motivazione in ordine alla ritenuta prevalenza delle attenuanti, prevalenza concessa proprio in virtù dell’offerta risarcitoria mentre del tutto pretestuoso e defatigante è il motivo di ricorso. 3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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